+Articolo 389 Definizione

Articolo 389 Definizione

Articolo 389

Definizione

Ai fini della presente parte si intende per «esposizioni» qualsiasi elemento dell'attivo e qualsiasi elemento fuori bilancio di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, senza applicazione di fattori di ponderazione del rischio o categorie di rischio.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito