+PARTE QUATTRO GRANDI ESPOSIZIONI
---+Articolo 387 Oggetto
---+Articolo 389 Definizione
---+Articolo 390 Calcolo del valore dell'esposizione
------+Articolo 390 1.
------+Articolo 390 2.
------+Articolo 390 3.
------+Articolo 390 4.
------+Articolo 390 5.
------+Articolo 390 6.
------+Articolo 390 7.
------+Articolo 390 8.
------+Articolo 390 9.
---+Articolo 391 Definizione di ente ai fini delle grandi esposizioni
---+Articolo 392 Definizione di grande esposizione
---+Articolo 393 Capacità di individuare e gestire grandi esposizioni
---+Articolo 394 Obblighi di segnalazione
------+Articolo 394 1.
------+Articolo 394 2.
------+Articolo 394 3.
------+Articolo 394 4.
---+Articolo 395 Limiti delle grandi esposizioni
------+Articolo 395 1.
------+Articolo 395 2.
------+Article 395 2a.
------+Articolo 395 3.
------+Articolo 395 4.
------+Articolo 395 5.
------+Articolo 395 6.
------+Articolo 395 7.
------+Articolo 395 8.
---+Articolo 396 Conformità ai requisiti in materia di grandi esposizioni
------+Articolo 396 1.
------+Articolo 396 2.
------+Articolo 396 3.
---+Articolo 397 Calcolo dei requisiti aggiuntivi di fondi propri per le grandi esposizioni nel portafoglio di negoziazione
------+Articolo 397 1.
------+Articolo 397 2.
------+Articolo 397 3.
---+Articolo 398 Procedure volte a impedire agli enti l'elusione del requisito aggiuntivo di fondi propri
---+Articolo 399 Tecniche ammissibili di attenuazione del rischio di credito
------+Articolo 399 1.
------+Articolo 399 2.
------+Articolo 399 3.
------+Articolo 399 4.
---+Articolo 400 Esenzioni
------+Articolo 400 1.
------+Articolo 400 2.
------+Articolo 400 3.
------+Articolo 400 4.
---+Articolo 401 Calcolo dell'effetto dell'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito
------+Articolo 401 1.
------+Articolo 401 2.
------+Articolo 401 3.
------+Articolo 401 4.
---+Articolo 402 Esposizioni risultanti da credito ipotecario
------+Articolo 402 1.
------+Articolo 402 2.
------+Articolo 402 3.
---+Articolo 403 Metodo della sostituzione
------+Articolo 403 1.
------+Articolo 403 2.
------+Articolo 403 3.
------+Articolo 403 4.

PARTE QUATTRO GRANDI ESPOSIZIONI

PARTE QUATTRO GRANDI ESPOSIZIONI

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 387 Oggetto

Articolo 387

Oggetto

Gli enti effettuano la vigilanza e il controllo delle loro grandi esposizioni conformemente alla presente parte.

Articolo 389 Definizione

Articolo 389

Definizione

Ai fini della presente parte si intende per «esposizioni» qualsiasi elemento dell'attivo e qualsiasi elemento fuori bilancio di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, senza applicazione di fattori di ponderazione del rischio o categorie di rischio.

Articolo 390 Calcolo del valore dell'esposizione -
Articolo 391 Definizione di ente ai fini delle grandi esposizioni

Articolo 391

Definizione di ente ai fini delle grandi esposizioni

Ai fini del calcolo del valore delle esposizioni conformemente alla presente parte, il termine «ente» comprende un'impresa pubblica o privata, comprese le sue succursali, che, se fosse stabilita nell'Unione, rientrerebbe nella definizione del termine «ente»e che è stata autorizzata in un paese terzo che applica requisiti prudenziali di vigilanza e normativi almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione.

▼M8

Ai fini del primo comma, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all'articolo 464, paragrafo 2, decisioni relative al fatto che un paese terzo applichi o meno requisiti prudenziali in materia di vigilanza e normativi almeno equivalenti a quelli vigenti nell'Unione.

Articolo 392 Definizione di grande esposizione

Articolo 392

Definizione di grande esposizione

L'esposizione di un ente verso un cliente o un gruppo di clienti connessi è considerata una grande esposizione quando il valore dell'esposizione è pari o superiore al 10 % del capitale di classe 1 dell'ente stesso.

Articolo 393 Capacità di individuare e gestire grandi esposizioni

Articolo 393

Capacità di individuare e gestire grandi esposizioni

L'ente si dota di solide procedure amministrative e contabili e adeguati meccanismi di controllo interno per l'individuazione, la gestione, la supervisione, la segnalazione e la contabilizzazione di tutti le grandi esposizioni e per le loro successive modifiche, conformemente al presente regolamento.

Articolo 394 Obblighi di segnalazione -
Articolo 395 Limiti delle grandi esposizioni -
Articolo 396 Conformità ai requisiti in materia di grandi esposizioni -
Articolo 397 Calcolo dei requisiti aggiuntivi di fondi propri per le grandi esposizioni nel portafoglio di negoziazione -
Articolo 398 Procedure volte a impedire agli enti l'elusione del requisito aggiuntivo di fondi propri

Articolo 398

Procedure volte a impedire agli enti l'elusione del requisito aggiuntivo di fondi propri

Gli enti non si sottraggono intenzionalmente al requisito aggiuntivo di fondi propri di cui all'articolo 397 cui sarebbero tenuti per esposizioni superiori ai limiti di cui all'articolo 395, paragrafo 1, qualora tali esposizioni siano di durata superiore a dieci giorni, trasferendo temporaneamente le esposizioni in questione ad un'altra società, appartenente o meno allo stesso gruppo, e/o effettuando operazioni artificiali al fine di chiudere l'esposizione nel periodo di dieci giorni e crearne una nuova.

Gli enti applicano sistemi atti a garantire che qualsiasi trasferimento avente l'effetto di cui al primo comma sia immediatamente segnalato alle autorità competenti.

Articolo 399 Tecniche ammissibili di attenuazione del rischio di credito -
Articolo 400 Esenzioni -
Articolo 401 Calcolo dell'effetto dell'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito -
Articolo 402 Esposizioni risultanti da credito ipotecario -
Articolo 403 Metodo della sostituzione -

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito