+Articolo 428 Elementi che richiedono il finanziamento stabile
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Articolo 428 Elementi che richiedono il finanziamento stabile

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 428 1.

A meno che non siano dedotti dai fondi propri, i seguenti elementi sono segnalati separatamente alle autorità competenti allo scopo di consentire una valutazione del fabbisogno di finanziamento stabile:

a) 

attività che potrebbero essere classificate come attività liquide conformemente all'articolo 416, suddivise per tipo di attività;

b) 

i seguenti titoli e strumenti del mercato monetario non inclusi nella lettera a):

i) 

attività rientranti nella classe di credito 1 ai sensi dell'articolo 122;

ii) 

attività rientranti nella classe di credito 2 ai sensi dell'articolo 122;

iii) 

altre attività;

c) 

titoli di capitale di soggetti non finanziari quotati in un indice principale in una borsa valori riconosciuta;

d) 

altri titoli di capitale;

e) 

l'oro;

f) 

altri metalli preziosi;

g) 

prestiti e crediti commerciali non rinnovabili, e separatamente i prestiti e crediti commerciali non rinnovabili per i quali i mutuatari sono:

i) 

persone fisiche diverse da imprese commerciali individuali e partnership;

ii) 

PMI che rientrano nella classe delle esposizioni al dettaglio nel quadro del metodo standardizzato o del metodo IRB per il rischio di credito ovvero un'impresa ammissibile al trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 4, nel caso in cui il deposito aggregato di detto cliente o gruppo di clienti connessi sia inferiore a 1 milione di EUR;

iii) 

emittenti sovrani, banche centrali e organismi del settore pubblico;

iv) 

clienti non contemplati ai punti i) e ii), diversi dai clienti finanziari;

v) 

clienti non contemplati ai punti i), ii) e iii) che sono clienti finanziari, e separatamente quelli che sono enti creditizi e altri clienti finanziari;

h) 

prestiti e crediti commerciali non rinnovabili, di cui alla lettera g), e separatamente quelli che sono:

i) 

garantiti da immobili non residenziali;

ii) 

garantiti da immobili residenziali;

▼M10

iii) 

compensati (pass-through) da obbligazioni ammissibili al trattamento di cui all’articolo 129, paragrafo 4 o 5, del presente regolamento o da obbligazioni garantite, definite all’articolo 3, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2162;

▼C2

i) 

crediti da derivati;

j) 

qualsiasi altra attività;

▼M17

k) 

linee di credito non utilizzate classificate come elementi della categoria 4, della categoria 3 o della categoria 2 ai sensi dell’allegato I.

▼C2

Articolo 428 2.
Se applicabile, tutti gli elementi sono presentati nelle cinque categorie di cui all'articolo 427, paragrafo 2.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito