+Articolo 428 ter Il coefficiente netto di finanziamento stabile
---+Articolo 428 ter 1.
---+Articolo 428 ter 2.
---+Articolo 428 ter 3.
---+Articolo 428 ter 4.
---+Articolo 428 ter 5.
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Articolo 428 ter Il coefficiente netto di finanziamento stabile
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 428 ter 1.
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Il requisito di finanziamento stabile netto di cui all'articolo 413, paragrafo 1, è pari al rapporto tra il finanziamento stabile a disposizione dell'ente, di cui al capo 3, e il finanziamento stabile richiesto all'ente, di cui al capo 4, ed è espresso in percentuale. Gli enti calcolano il rispettivo coefficiente netto di finanziamento stabile conformemente alla formula seguente:
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Articolo 428 ter 2.
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Gli enti mantengono un coefficiente netto di finanziamento stabile almeno del 100 %, calcolato nella valuta utilizzata per le segnalazioni per tutte le loro operazioni, a prescindere dalla valuta in cui sono effettivamente denominate.
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Articolo 428 ter 3.
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Se in un dato momento il coefficiente netto di finanziamento stabile di un ente scende al di sotto del 100 % o è ragionevolmente prevedibile che vi scenda, si applicano i requisiti di cui all'articolo 414. L'ente mira a ripristinare il suo coefficiente netto di finanziamento stabile al livello di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Le autorità competenti valutano i motivi del mancato rispetto del paragrafo 2 del presente articolo da parte dell'ente prima di adottare misure di vigilanza.
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Articolo 428 ter 4.
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Gli enti calcolano e monitorano il proprio coefficiente netto di finanziamento stabile nella valuta utilizzata per le segnalazioni per tutte le loro operazioni, a prescindere dalla valuta in cui sono effettivamente denominate, e separatamente per le loro operazioni denominate in ciascuna delle valute da segnalare separatamente a norma dell'articolo 415, paragrafo 2.
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Articolo 428 ter 5.
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Gli enti provvedono a che la ripartizione del proprio profilo di finanziamento per valuta sia coerente, in linea generale, con la ripartizione delle attività per valuta. Se del caso, le autorità competenti possono esigere che gli enti contengano i disallineamenti di valuta ponendo limiti alla percentuale di finanziamento stabile richiesto in una determinata valuta che può essere soddisfatta mediante finanziamento stabile disponibile non denominato in tale valuta. Detta limitazione può essere applicata solo per una valuta da segnalare separatamente a norma dell'articolo 415, paragrafo 2. Per quantificare la limitazione dei disallineamenti di valuta applicabile in conformità al presente articolo, le autorità competenti tengono conto almeno dei fattori seguenti:
a)
la capacità dell'ente di trasferire il finanziamento stabile disponibile da una valuta all'altra e tra giurisdizioni e soggetti giuridici all'interno del medesimo gruppo nonché la capacità di effettuare swap su valute e raccogliere fondi nei mercati valutari nell'orizzonte di un anno del coefficiente netto di finanziamento stabile;
b)
l'impatto di variazioni avverse dei tassi di cambio sui disallineamenti esistenti e sull'efficacia delle coperture valutarie esistenti.
La limitazione dei disallineamenti di valuta imposta ai sensi del presente articolo è un requisito specifico in materia di liquidità di cui all'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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