+Articolo 428 ter 5.

Articolo 428 ter 5.

Gli enti provvedono a che la ripartizione del proprio profilo di finanziamento per valuta sia coerente, in linea generale, con la ripartizione delle attività per valuta. Se del caso, le autorità competenti possono esigere che gli enti contengano i disallineamenti di valuta ponendo limiti alla percentuale di finanziamento stabile richiesto in una determinata valuta che può essere soddisfatta mediante finanziamento stabile disponibile non denominato in tale valuta. Detta limitazione può essere applicata solo per una valuta da segnalare separatamente a norma dell'articolo 415, paragrafo 2.

Per quantificare la limitazione dei disallineamenti di valuta applicabile in conformità al presente articolo, le autorità competenti tengono conto almeno dei fattori seguenti:

a) 

la capacità dell'ente di trasferire il finanziamento stabile disponibile da una valuta all'altra e tra giurisdizioni e soggetti giuridici all'interno del medesimo gruppo nonché la capacità di effettuare swap su valute e raccogliere fondi nei mercati valutari nell'orizzonte di un anno del coefficiente netto di finanziamento stabile;

b) 

l'impatto di variazioni avverse dei tassi di cambio sui disallineamenti esistenti e sull'efficacia delle coperture valutarie esistenti.

La limitazione dei disallineamenti di valuta imposta ai sensi del presente articolo è un requisito specifico in materia di liquidità di cui all'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito