+Articolo 428 quinquies Contratti derivati
---+Articolo 428 quinquies 1.
---+Articolo 428 quinquies 2.
---+Articolo 428 quinquies 3.
---+Articolo 428 quinquies 4.
---+Articolo 428 quinquies 5.
---+Articolo 428 quinquies 6.

Articolo 428 quinquies Contratti derivati

-

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 428 quinquies 1.
Gli enti applicano il presente articolo per calcolare l'importo del finanziamento stabile richiesto per i contratti derivati di cui ai capi 3 e 4.
Articolo 428 quinquies 2.
Fatto salvo l'articolo 428 quintricies, paragrafo 2, gli enti tengono conto del valore equo delle posizioni in strumenti derivati su base netta ove tali posizioni siano incluse nello stesso insieme di attività soggette a compensazione che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 429 quater, paragrafo 1. In caso contrario, gli enti tengono conto del valore equo delle posizioni in strumenti derivati su base lorda e trattano tali posizioni in strumenti derivati come appartenenti al proprio insieme di attività soggette a compensazione ai fini del capo 4.
Articolo 428 quinquies 3.
Ai fini del presente titolo, per «valore equo di un insieme di attività soggette a compensazione» si intende la somma dei valori equi di tutte le operazioni incluse in un insieme di attività soggette a compensazione.
Articolo 428 quinquies 4.
Fatto salvo l'articolo 428 quintricies, paragrafo 2, tutti i contratti derivati elencati all'allegato II, paragrafo 2, lettere da a) a e), che comportano lo scambio integrale dei valori nominali alla stessa data sono calcolati su base netta per le varie valute, anche ai fini della segnalazione in una valuta da segnalare separatamente a norma dell'articolo 415, paragrafo 2, anche ove tali operazioni non siano incluse nello stesso insieme di attività soggette a compensazione che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 429 quater, paragrafo 1.
Articolo 428 quinquies 5.
Il contante ricevuto come garanzia reale per attenuare l'esposizione di una posizione in strumenti derivati è trattato come tale e non come depositi a cui si applica il capo 3.
Articolo 428 quinquies 6.

Le autorità competenti possono decidere, con l'approvazione della banca centrale pertinente, di non considerare l'impatto dei contratti derivati sul calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile, anche attraverso la determinazione dei fattori di finanziamento stabile richiesto e degli accantonamenti e perdite, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) 

tali contratti hanno una durata residua inferiore a sei mesi;

b) 

la controparte è la BCE o la banca centrale di uno Stato membro;

c) 

i contratti derivati sono funzionali alla politica monetaria della BCE o della banca centrale di uno Stato membro.

Ove una filiazione avente sede centrale in un paese terzo benefici dell'esonero di cui al primo comma ai sensi della normativa nazionale di tale paese terzo che stabilisce il requisito di finanziamento stabile netto, tale esonero specificato nella normativa nazionale del paese terzo è preso in considerazione ai fini del consolidamento.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito