+Articolo 428 quinquies 6.

Articolo 428 quinquies 6.

Le autorità competenti possono decidere, con l'approvazione della banca centrale pertinente, di non considerare l'impatto dei contratti derivati sul calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile, anche attraverso la determinazione dei fattori di finanziamento stabile richiesto e degli accantonamenti e perdite, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) 

tali contratti hanno una durata residua inferiore a sei mesi;

b) 

la controparte è la BCE o la banca centrale di uno Stato membro;

c) 

i contratti derivati sono funzionali alla politica monetaria della BCE o della banca centrale di uno Stato membro.

Ove una filiazione avente sede centrale in un paese terzo benefici dell'esonero di cui al primo comma ai sensi della normativa nazionale di tale paese terzo che stabilisce il requisito di finanziamento stabile netto, tale esonero specificato nella normativa nazionale del paese terzo è preso in considerazione ai fini del consolidamento.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito