+Articolo 428 nonies Trattamento preferenziale all'interno di un gruppo o di un sistema di tutela istituzionale
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Articolo 428 nonies Trattamento preferenziale all'interno di un gruppo o di un sistema di tutela istituzionale

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 428 nonies 1.

In deroga ai capi 3 e 4, ove non si applichi l'articolo 428 octies, le autorità competenti possono autorizzare caso per caso gli enti ad applicare alle attività, alle passività e alle linee di credito o di liquidità irrevocabili un fattore di finanziamento stabile disponibile superiore o un fattore di finanziamento stabile richiesto inferiore purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) 

la controparte è una delle seguenti:

i) 

l'impresa madre o una filiazione dell'ente;

ii) 

un'altra filiazione della stessa impresa madre;

iii) 

un'impresa connessa all'ente ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE;

iv) 

membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del presente regolamento cui partecipa l'ente;

v) 

l'organismo centrale o un ente creditizio affiliato di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all'articolo 10 del presente regolamento;

b) 

vi sono motivi di prevedere che la passività o la linea di credito o di liquidità irrevocabile ricevuta dall'ente costituisca una fonte di finanziamento più stabile ovvero che l'attività o la linea di credito o di liquidità irrevocabile concessa dall'ente richieda un finanziamento stabile inferiore nell'orizzonte di un anno del coefficiente netto di finanziamento stabile rispetto alla stessa passività, attività o linea di credito o di liquidità irrevocabile ricevuta o concessa da altre controparti;

c) 

la controparte applica un fattore di finanziamento stabile richiesto uguale o superiore al fattore di finanziamento stabile disponibile superiore oppure applica un fattore di finanziamento stabile disponibile uguale o inferiore al fattore di finanziamento stabile richiesto inferiore;

d) 

l'ente e la controparte sono stabiliti nello stesso Stato membro.

Articolo 428 nonies 2.

Laddove l'ente e la controparte siano stabiliti in Stati membri diversi, l'autorità competente può rinunciare ad applicare la condizione di cui al paragrafo 1, lettera d), purché siano soddisfatti, oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, i criteri seguenti:

a) 

tra i soggetti del gruppo vigono accordi e impegni giuridicamente vincolanti in materia di passività, attività o linea di credito o di liquidità irrevocabile;

b) 

il fornitore del finanziamento presenta un basso profilo di rischio di finanziamento;

c) 

la gestione del rischio di liquidità del fornitore del finanziamento ha tenuto adeguatamente conto del profilo di rischio di finanziamento del ricevente.

Le autorità competenti si consultano a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), per determinare se siano soddisfatti i criteri aggiuntivi stabiliti nel presente paragrafo.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito