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+Articolo 428 nonies 1. |
Articolo 428 nonies 1.In deroga ai capi 3 e 4, ove non si applichi l'articolo 428 octies, le autorità competenti possono autorizzare caso per caso gli enti ad applicare alle attività, alle passività e alle linee di credito o di liquidità irrevocabili un fattore di finanziamento stabile disponibile superiore o un fattore di finanziamento stabile richiesto inferiore purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
la controparte è una delle seguenti:
i)
l'impresa madre o una filiazione dell'ente;
ii)
un'altra filiazione della stessa impresa madre;
iii)
un'impresa connessa all'ente ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE;
iv)
membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del presente regolamento cui partecipa l'ente;
v)
l'organismo centrale o un ente creditizio affiliato di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all'articolo 10 del presente regolamento;
b)
vi sono motivi di prevedere che la passività o la linea di credito o di liquidità irrevocabile ricevuta dall'ente costituisca una fonte di finanziamento più stabile ovvero che l'attività o la linea di credito o di liquidità irrevocabile concessa dall'ente richieda un finanziamento stabile inferiore nell'orizzonte di un anno del coefficiente netto di finanziamento stabile rispetto alla stessa passività, attività o linea di credito o di liquidità irrevocabile ricevuta o concessa da altre controparti;
c)
la controparte applica un fattore di finanziamento stabile richiesto uguale o superiore al fattore di finanziamento stabile disponibile superiore oppure applica un fattore di finanziamento stabile disponibile uguale o inferiore al fattore di finanziamento stabile richiesto inferiore;
d)
l'ente e la controparte sono stabiliti nello stesso Stato membro. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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