+Articolo 428 septdecies Calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto
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---+Articolo 428 septdecies 5.
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---+Articolo 428 septdecies 9.
---+Articolo 428 septdecies 10.
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Articolo 428 septdecies Calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 428 septdecies 1.
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Salvo diversamente specificato nel presente capo, l'ammontare del finanziamento stabile richiesto è calcolato moltiplicando il valore contabile delle varie categorie o tipologie di attività ed elementi fuori bilancio per i fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare ai sensi della sezione 2. L'ammontare totale del finanziamento stabile richiesto è la somma degli importi ponderati delle attività e degli elementi fuori bilancio.
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Articolo 428 septdecies 2.
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Le attività che gli enti hanno preso a prestito, anche in operazioni di finanziamento tramite titoli, sono escluse dal calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto ove tali attività siano contabilizzate nel bilancio dell'ente e quest'ultimo non ne detenga la proprietà effettiva. Le attività che gli enti hanno preso a prestito, anche in operazioni di finanziamento tramite titoli, sono soggette ai fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare ai sensi della sezione 2 ove tali attività non siano contabilizzate nel bilancio dell'ente ma quest'ultimo ne detenga la proprietà effettiva.
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Articolo 428 septdecies 3.
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Le attività che gli enti hanno prestato, anche in operazioni di finanziamento tramite titoli, di cui detengono la proprietà effettiva, sono considerate attività vincolate ai fini del presente capo e sono soggette ai fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare ai sensi della sezione 2, anche se le attività non rimangono iscritte al bilancio dell'ente. Altrimenti tali attività sono escluse dal calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto.
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Articolo 428 septdecies 4.
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Alle attività vincolate per una durata residua pari o superiore a sei mesi è assegnato il fattore di finanziamento stabile richiesto che si applicherebbe, ai sensi della sezione 2, a tali attività se fossero detenute senza gravami oppure il fattore di finanziamento stabile richiesto altrimenti applicabile a dette attività vincolate, a seconda di quale sia il fattore più elevato. La stessa disposizione si applica qualora la durata residua delle attività vincolate sia inferiore alla durata residua dell'operazione che è all'origine del gravame. Le attività soggette a un gravame di durata residua inferiore a sei mesi sono soggette al fattore di finanziamento stabile richiesto da applicare ai sensi della sezione 2 alle stesse attività se fossero detenute senza gravami.
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Articolo 428 septdecies 5.
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Quando un ente riutilizza o reimpegna un'attività che è stata presa a prestito, anche in operazioni di finanziamento tramite titoli, e tale attività è contabilizzata fuori bilancio, l'operazione in relazione a cui tale attività è stata presa a prestito è considerata vincolata purché l'operazione non possa giungere a scadenza senza la restituzione da parte dell'ente dell'attività presa a prestito.
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Articolo 428 septdecies 6.
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Sono considerate attività non vincolate le attività seguenti:
a)
attività incluse in un aggregato (pool) immediatamente utilizzabili come garanzia per l'ottenimento di finanziamenti (funding) aggiuntivi nell'ambito di linee di credito irrevocabili o, quando l'aggregato è gestito da una banca centrale, revocabili ma non ancora finanziate a disposizione dell'ente; sono comprese le attività che l'ente creditizio ha collocato presso l'ente centrale in una gruppo cooperativo o in un sistema di tutela istituzionale; gli enti muovono dal presupposto che le attività incluse nell'aggregato (pool) siano vincolate per ordine di liquidità crescente sulla base della classificazione della liquidità contenuta nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, iniziando dalle attività inammissibili alla riserva di liquidità;
b)
attività che l'ente ha ricevuto come garanzia ai fini dell'attenuazione del rischio di credito nell'ambito di operazioni di prestito garantite, di provvista garantita o di scambio di garanzie, e che può cedere;
c)
attività annesse come eccesso di garanzia non obbligatoria all'emissione di obbligazioni garantite.
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Articolo 428 septdecies 7.
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In caso di interventi temporanei straordinari condotti dalla BCE o dalla banca centrale di uno Stato membro o di un paese terzo per assolvere il proprio mandato in un periodo di stress finanziario generalizzato del mercato o in circostanze macroeconomiche eccezionali, alle seguenti attività può essere attribuito un fattore di finanziamento stabile richiesto ridotto:
a)
in deroga all'articolo 428 untricies, lettera f), e all'articolo 428 quintricies, paragrafo 1, lettera a), attività vincolate ai fini degli interventi di cui al presente comma;
b)
in deroga all'articolo 428 untricies, lettera d), punti i) e ii), all'articolo 428 tertricies, lettera b), e all'articolo 428 quatertricies, lettera c), importi che risultano dagli interventi di cui al presente comma.
Le autorità competenti stabiliscono, d'accordo con la banca centrale che è la controparte dell'operazione, il fattore di finanziamento stabile richiesto da applicare alle attività di cui al primo comma, lettere a) e b). Per le attività vincolate di cui alla lettera a) del primo comma, il fattore di finanziamento stabile richiesto da applicare non è inferiore al fattore di finanziamento stabile richiesto che si applicherebbe, ai sensi della sezione 2, a tali attività se fossero detenute senza gravami. Quando applicano un fattore di finanziamento stabile richiesto ridotto conformemente al secondo comma, le autorità competenti monitorano da vicino l'impatto di tale fattore ridotto sulle posizioni di finanziamento stabile degli enti e adottano le opportune misure di vigilanza ove necessario.
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Articolo 428 septdecies 8.
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Al fine di evitare doppi conteggi, gli enti escludono le attività associate a garanzie riconosciute come margine di variazione fornito a norma dell'articolo 428 duodecies, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 428 quintricies, paragrafo 2, o come margine iniziale fornito ovvero come contributo al fondo di garanzia di una CCP a norma dell'articolo 428 quatertricies, lettere a) e b), da altre parti del calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto a norma del presente capo.
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Articolo 428 septdecies 9.
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Gli enti includono gli strumenti finanziari, le valute estere e le merci per cui è stato eseguito un ordine di acquisto nel calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto. Essi escludono dal calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto gli strumenti finanziari, le valute estere e le merci per cui è stato eseguito un ordine di vendita, a condizione che tali operazioni non siano riportate come derivati od operazioni di provvista garantita nel bilancio degli enti e che vengano riportate nel bilancio degli enti allorché siano state regolate.
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Articolo 428 septdecies 10.
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Le autorità competenti possono determinare i fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare alle esposizioni fuori bilancio non menzionate al presente capo per garantire che gli enti detengano un congruo ammontare di finanziamento stabile disponibile per le frazioni di tali esposizioni che si prevede richiederanno un finanziamento sull'orizzonte di un anno del coefficiente netto di finanziamento stabile. Per determinare tali fattori, le autorità competenti tengono conto in particolare dei significativi danni alla reputazione dell'ente che potrebbero derivare dal fatto di non fornire tale finanziamento. Le autorità competenti segnalano almeno una volta l'anno all'ABE i tipi di esposizioni fuori bilancio per i quali hanno determinato i fattori di finanziamento stabile richiesto. In detta segnalazione esse spiegano anche la metodologia applicata per determinare tali fattori.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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