+Articolo 433 ter Informativa da parte degli enti piccoli e non complessi
---+Articolo 433 ter 1.
---+Articolo 433 ter 2.

Articolo 433 ter Informativa da parte degli enti piccoli e non complessi

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 433 ter 1.

Gli enti piccoli e non complessi pubblicano le informazioni di cui alle disposizioni su base annuale seguenti:

a) 

articolo 435, paragrafo 1, lettere a), e) e f);

b) 

articolo 438, lettere c), d) e d bis);

c) 

articolo 442, lettere c) e d);

d) 

le metriche principali di cui all’articolo 447;

e) 

articolo 449 bis;

f) 

articolo 449 ter;

g) 

articolo 450, paragrafo 1, lettere da a) a d), nonché h), i) e j);

Articolo 433 ter 2.
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti piccoli e non complessi che sono enti non quotati pubblicano le metriche principali di cui all’articolo 447 e i rischi ambientali, sociali e di governance di cui all’articolo 449 bis su base annua.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito