+Articolo 433 ter Informativa da parte degli enti piccoli e non complessi
---+Articolo 433 ter 1.
---+Articolo 433 ter 2.
|
Articolo 433 ter Informativa da parte degli enti piccoli e non complessi
-
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
|
Articolo 433 ter 1.
|
Gli enti piccoli e non complessi pubblicano le informazioni di cui alle disposizioni su base annuale seguenti:
a)
articolo 435, paragrafo 1, lettere a), e) e f);
b)
articolo 438, lettere c), d) e d bis);
c)
articolo 442, lettere c) e d);
d)
le metriche principali di cui all’articolo 447;
g)
articolo 450, paragrafo 1, lettere da a) a d), nonché h), i) e j);
|
|
Articolo 433 ter 2.
|
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti piccoli e non complessi che sono enti non quotati pubblicano le metriche principali di cui all’articolo 447 e i rischi ambientali, sociali e di governance di cui all’articolo 449 bis su base annua.
|
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
|