+TITOLO I PRINCIPI GENERALI
---+Articolo 431 Politiche e obblighi di informativa
------+Articolo 431 1.
------+Articolo 431 2.
------+Articolo 431 3.
------+Articolo 431 4.
------+Articolo 431 5.
---+Articolo 432 Informazioni non rilevanti, esclusive o riservate
------+Articolo 432 1.
------+Articolo 432 2.
------+Articolo 432 3.
---+Articolo 433 Frequenza e ambito di applicazione delle informative
---+Articolo 433 bis Informativa da parte dei grandi enti
------+Articolo 433 bis 1.
------+Articolo 433 bis 2.
------+Articolo 433 bis 3.
---+Articolo 433 ter Informativa da parte degli enti piccoli e non complessi
------+Articolo 433 ter 1.
------+Articolo 433 ter 2.
---+Articolo 433 quater Informativa da parte degli altri enti
------+Articolo 433 quater 1.
------+Articolo 433 quater 2.
---+Articolo 434 Mezzi di informazione
------+Articolo 434 1.
------+Articolo 434 2.
------+Articolo 434 3.
------+Articolo 434 4.
------+Articolo 434 5.
------+Articolo 434 6.
---+Articolo 434 bis Modelli per l'informativa
---+Articolo 434 ter Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo
------+Articolo 434 ter 1.
------+Articolo 434 ter 2.
------+Articolo 434 ter 3.
------+Articolo 434 ter 4.
------+Articolo 434 ter 5.
---+Articolo 434 quater Relazione di fattibilità sull’uso delle informazioni segnalate da enti diversi dagli enti piccoli e non complessi al fine di pubblicare un insieme esteso di informative sul sito web dell’ABE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 431 Politiche e obblighi di informativa -
Articolo 432 Informazioni non rilevanti, esclusive o riservate -
Articolo 433 Frequenza e ambito di applicazione delle informative

Articolo 433

Frequenza e ambito di applicazione delle informative

Gli enti pubblicano le informazioni richieste ai sensi dei titoli II e III secondo le modalità stabilite nel presente articolo e negli articoli 433 bis, 433 ter, 433 quater e 434.

L’ABE pubblica le informative annuali sul proprio sito web nello stesso giorno in cui l’ente pubblica il bilancio, o il prima possibile dopo tale giorno.

L’ABE pubblica le informative semestrali e trimestrali sul proprio sito web nello stesso giorno in cui l’ente pubblica la relazione finanziaria per il periodo corrispondente, se del caso, o il prima possibile dopo tale giorno.

Il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione delle informative richieste ai sensi della presente parte e dei pertinenti bilanci è ragionevole e, comunque, non supera i termini fissati dalle autorità competenti a norma dell’articolo 106 della direttiva 2013/36/UE.

Articolo 433 bis Informativa da parte dei grandi enti -
Articolo 433 ter Informativa da parte degli enti piccoli e non complessi -
Articolo 433 quater Informativa da parte degli altri enti -
Articolo 434 Mezzi di informazione -
Articolo 434 bis Modelli per l'informativa

Articolo 434 bis

Modelli per l'informativa

▼M17

L’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare modelli uniformi per l’informativa, nonché informazioni sulla politica di ripresentazione, ed elabora soluzioni informatiche, comprese istruzioni, per le informative richieste a norma dei titoli II e III.

▼M8

Detti modelli per l'informativa trasmettono informazioni sufficientemente esaurienti e comparabili agli utilizzatori di tali informazioni affinché questi possano valutare il profilo di rischio degli enti e il loro grado di conformità ai requisiti stabiliti dalle parti da uno a sette. Per agevolare la comparabilità delle informazioni, le norme tecniche di attuazione si prefiggono di mantenere la coerenza dei modelli per l'informativa con le norme internazionali in materia di informativa.

Se del caso, i modelli per l'informativa sono in formato tabulare.

▼M17

L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 10 luglio 2025.

▼M8

Alla Commissione è conferito il potere di adottare tali norme tecniche di attuazione conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 434 ter Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo -
Articolo 434 quater Relazione di fattibilità sull’uso delle informazioni segnalate da enti diversi dagli enti piccoli e non complessi al fine di pubblicare un insieme esteso di informative sul sito web dell’ABE

Articolo 434 quater

Relazione di fattibilità sull’uso delle informazioni segnalate da enti diversi dagli enti piccoli e non complessi al fine di pubblicare un insieme esteso di informative sul sito web dell’ABE

L’ABE elabora una relazione sulla fattibilità di utilizzare le informazioni segnalate alle autorità competenti dagli enti diversi dagli enti piccoli e non complessi conformemente all’articolo 430 al fine di pubblicare tali informazioni sul suo sito web riducendo in tal modo l’onere di informativa a carico di tali enti.

Tale relazione prende in considerazione i precedenti lavori dell’ABE in materia di raccolta integrata di dati, si basa su un’analisi costi-benefici complessiva che include i costi sostenuti dalle autorità competenti, dagli enti e dall’ABE, e prende in considerazione tutte le potenziali sfide di ordine tecnico, operativo e giuridico.

L’ABE presenta detta relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 10 luglio 2027.

Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2031.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito