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+Articolo 438 Informativa sui requisiti di fondi propri e sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio |
Articolo 438 Informativa sui requisiti di fondi propri e sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischioArticolo 438 Informativa sui requisiti di fondi propri e sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio Per quanto riguarda la loro osservanza dell'articolo 92 del presente regolamento e dei requisiti di cui all'articolo 73 e all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, gli enti pubblicano le seguenti informazioni:
a)
la descrizione sintetica del metodo da loro adottato nella valutazione dell'adeguatezza del proprio capitale interno per il sostegno delle attività correnti e prospettiche;
b)
l’importo dei requisiti aggiuntivi di fondi propri basati sul processo di revisione prudenziale di cui all’articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE per affrontare rischi diversi da quello di leva finanziaria eccessiva, nonché la sua composizione;
c)
su richiesta dell'autorità competente interessata, i risultati del processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno da parte dell'ente;
d)
l’importo complessivo dell’esposizione al rischio calcolato a norma dell’articolo 92, paragrafo 3, e i corrispondenti requisiti di fondi propri determinati a norma dell’articolo 92, paragrafo 2, da ripartire, a seconda dei casi, per le diverse categorie di rischio o classi di esposizioni al rischio di cui alla parte tre e, se del caso, la spiegazione dell’effetto che l’applicazione di soglie minime di capitale e la mancata deduzione di elementi dai fondi propri hanno sul calcolo dell’importo di fondi propri e dell’importo dell’esposizione ponderato per il rischio;
d bis)
laddove siano tenuti a calcolare l’importo complessivo senza soglia minima dell’esposizione al rischio calcolato a norma dell’articolo 92, paragrafo 4, e l’importo complessivo standardizzato dell’esposizione al rischio calcolato a norma dell’articolo 92, paragrafo 5, da ripartire, a seconda dei casi, per le diverse categorie di rischio o classi di esposizioni al rischio di cui alla parte tre e, se del caso, la spiegazione dell’effetto che l’applicazione di soglie minime di capitale e la mancata deduzione di elementi dai fondi propri hanno sul calcolo dell’importo di fondi propri e dell’importo dell’esposizione ponderato per il rischio;
e)
le esposizioni in bilancio e fuori bilancio, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e le perdite attese associate per ciascuna categoria di finanziamenti specializzati di cui all’articolo 153, paragrafo 5, tabella 1, e le esposizioni in bilancio e fuori bilancio e gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le categorie di esposizioni in strumenti di capitale di cui all’articolo 133, paragrafi da 3 a 6, e all’articolo 495 bis, paragrafo 3;
f)
il valore dell'esposizione e l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio degli strumenti di fondi propri detenuti in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa che gli enti non deducono dai loro fondi propri a norma dell'articolo 49 quando calcolano i requisiti di fondi propri su base individuale, subconsolidata e consolidata;
g)
il requisito di fondi propri supplementare e il coefficiente di adeguatezza patrimoniale del conglomerato finanziario calcolati conformemente all'articolo 6 della direttiva 2002/87/CE e all'allegato I di tale direttiva ove sia applicato il metodo 1 o 2 esposto in detto allegato;
h)
le variazioni degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio del periodo di informativa corrente rispetto al periodo di informativa immediatamente precedente risultanti dall'uso dei modelli interni, compresa la descrizione dei fattori principali che spiegano tali variazioni. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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