+TITOLO II CRITERI TECNICI IN MATERIA DI TRASPARENZA E DI INFORMATIVA
---+Articolo 435 Informativa su obiettivi e politiche di gestione del rischio
------+Articolo 435 1.
------+Articolo 435 2.
---+Articolo 436 Informativa sull'ambito di applicazione
---+Articolo 437 Informativa sui fondi propri
---+Articolo 437 bis Informativa in materia di fondi propri e passività ammissibili
---+Articolo 438 Informativa sui requisiti di fondi propri e sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio
---+Articolo 439 Informativa sulle esposizioni al rischio di controparte
---+Articolo 440 Informativa sulle riserve di capitale anticicliche
---+Articolo 441 Informativa sugli indicatori dell'importanza sistemica a livello mondiale
---+Articolo 442 Informativa sulle esposizioni al rischio di credito e al rischio di diluizione
---+Articolo 443 Informativa sulle attività vincolate e non vincolate
---+Articolo 444 Informativa sull'uso del metodo standardizzato
---+Articolo 445 Informativa sulle esposizioni al rischio di mercato nel quadro del metodo standardizzato
------+Articolo 445 1.
------+Articolo 445 2.
---+Articolo 445 bis Informativa sul rischio di CVA
------+Articolo 445 bis 1.
------+Articolo 445 bis 2.
------+Articolo 445 bis 3.
---+Articolo 446 Informativa sul rischio operativo
------+Articolo 446 1.
------+Articolo 446 2.
---+Articolo 447 Informativa sulle metriche principali
---+Articolo 448 Informativa sulle esposizioni al rischio di tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione
------+Articolo 448 1.
------+Articolo 448 2.
---+Articolo 449 Informativa sulle esposizioni in posizioni verso la cartolarizzazione
---+Articolo 449 bis Informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance (rischi ESG)
------+Articolo 449 bis 1.
------+Articolo 449 bis 2.
------+Articolo 449 bis 3.
---+Articolo 449 ter Informativa sull’esposizione aggregata verso soggetti del sistema bancario ombra
---+Articolo 450 Informativa sulla politica di remunerazione
------+Articolo 450 1.
------+Articolo 450 2.
---+Articolo 451 Informativa sul coefficiente di leva finanziaria
------+Articolo 451 1.
------+Articolo 451 2.
------+Articolo 451 3.
---+Articolo 451 bis Informativa sui requisiti in materia di liquidità
------+Articolo 451 bis 1.
------+Articolo 451 bis 2.
------+Articolo 451 bis 3.
------+Articolo 451 bis 4.
---+Articolo 451 ter Informativa sulle esposizioni alle cripto-attività e attività connesse
------+Articolo 451 ter 1.
------+Articolo 451 ter 2.
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TITOLO II CRITERI TECNICI IN MATERIA DI TRASPARENZA E DI INFORMATIVA
TITOLO II CRITERI TECNICI IN MATERIA DI TRASPARENZA E DI INFORMATIVA
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 435 Informativa su obiettivi e politiche di gestione del rischio
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-
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Articolo 436 Informativa sull'ambito di applicazione
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Articolo 436
Informativa sull'ambito di applicazione
Per quanto riguarda l'ambito di applicazione del presente regolamento, gli enti pubblicano le informazioni seguenti:
a)
la denominazione sociale dell'ente al quale si applica il presente regolamento;
b)
la riconciliazione tra il bilancio consolidato redatto conformemente alla disciplina contabile applicabile e il bilancio consolidato redatto in conformità con i requisiti in materia di consolidamento regolamentare di cui alla parte uno, titolo II, sezioni 2 e 3; tale riconciliazione indica le differenze tra gli ambiti contabili e regolamentari del consolidamento e i soggetti giuridici inclusi nell'ambito regolamentare del consolidamento se differisce dall'ambito del consolidamento contabile; lo schema relativo ai soggetti giuridici inclusi nell'ambito del consolidamento regolamentare indica il metodo di consolidamento regolamentare se è differente dal metodo di consolidamento contabile, se tali soggetti sono consolidati integralmente o consolidati proporzionalmente e se le partecipazioni in tali soggetti giuridici sono dedotte dai fondi propri;
c)
una ripartizione delle attività e delle passività del bilancio consolidato redatto in conformità con i requisiti in materia di consolidamento regolamentare di cui alla parte uno, titolo II, sezioni 2 e 3, ripartite per tipo di rischio come indicato alla presente parte;
d)
una riconciliazione che individui le principali fonti di differenze fra i valori contabili nel bilancio nell'ambito regolamentare del consolidamento di cui alla parte uno, titolo II, sezioni 2 e 3, e l'importo dell'esposizione utilizzato a fini regolamentari; tale riconciliazione è completata da informazioni qualitative in merito alle principali fonti di differenze suindicate;
e)
per le esposizioni sia per il portafoglio di negoziazione che per quello di non negoziazione corrette in conformità degli articoli 34 e 105, una ripartizione degli importi degli elementi costitutivi dell'aggiustamento prudente della valutazione di un ente, per tipo di rischio, e il totale degli elementi costitutivi separatamente per le posizioni del portafoglio di negoziazione e di quello di non negoziazione;
f)
eventuali impedimenti di fatto o di diritto attuali o attesi che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra l'impresa madre e le sue filiazioni;
g)
l'importo aggregato del quale i fondi propri effettivi sono inferiori a quanto richiesto in tutte le filiazioni che non sono incluse nel consolidamento e le denominazioni sociali di tali filiazioni;
h)
se del caso, le situazioni in cui viene fatto ricorso alla deroga di cui all'articolo 7 o al metodo di consolidamento individuale di cui all'articolo 9.
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Articolo 437 Informativa sui fondi propri
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Articolo 437
Informativa sui fondi propri
Gli enti pubblicano le seguenti informazioni riguardanti i loro fondi propri:
a)
la riconciliazione completa degli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2, nonché dei filtri e delle deduzioni applicati ai fondi propri dell'ente in virtù degli articoli da 32 a 36 e degli articoli 56, 66 e 79, con lo stato patrimoniale nel bilancio dell'ente sottoposto a revisione contabile;
b)
la descrizione delle principali caratteristiche degli strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 emessi dall'ente;
c)
i termini e le condizioni completi di tutti gli strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2;
d)
l'indicazione separata della natura e degli importi di quanto segue:
i)
ciascun filtro prudenziale applicato conformemente agli articoli da 32 a 35;
ii)
gli elementi dedotti conformemente agli articoli 36, 56 e 66;
iii)
gli elementi non dedotti conformemente agli articoli 47, 48, 56, 66 e 79;
e)
la descrizione di tutte le restrizioni applicate al calcolo dei fondi propri conformemente al presente regolamento e gli strumenti, i filtri prudenziali e le deduzioni cui si applicano tali restrizioni;
f)
la descrizione esauriente della base di calcolo dei coefficienti patrimoniali ove tali coefficienti patrimoniali siano calcolati utilizzando elementi dei fondi propri stabiliti su base diversa dalla base prevista nel presente regolamento.
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Articolo 437 bis Informativa in materia di fondi propri e passività ammissibili
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Articolo 437 bis
Informativa in materia di fondi propri e passività ammissibili
Gli enti soggetti all'articolo 92 bis o 92 ter pubblicano le seguenti informazioni relative ai fondi propri e alle passività ammissibili:
a)
la composizione dei fondi propri e delle passività ammissibili, la relativa scadenza e le caratteristiche principali;
b)
il rango delle passività ammissibili nella gerarchia dei creditori;
c)
l'ammontare totale di ciascuna emissione di strumenti di passività ammissibili di cui all'articolo 72 ter e il quantitativo di tali emissioni incluso negli elementi di passività ammissibili entro i limiti specificati all'articolo 72 ter, paragrafi 3 e 4;
d)
l'ammontare totale delle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2.
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Articolo 438 Informativa sui requisiti di fondi propri e sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio
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Articolo 438
Informativa sui requisiti di fondi propri e sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio
Per quanto riguarda la loro osservanza dell'articolo 92 del presente regolamento e dei requisiti di cui all'articolo 73 e all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, gli enti pubblicano le seguenti informazioni:
a)
la descrizione sintetica del metodo da loro adottato nella valutazione dell'adeguatezza del proprio capitale interno per il sostegno delle attività correnti e prospettiche;
▼M17
b)
l’importo dei requisiti aggiuntivi di fondi propri basati sul processo di revisione prudenziale di cui all’articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE per affrontare rischi diversi da quello di leva finanziaria eccessiva, nonché la sua composizione;
▼M8
c)
su richiesta dell'autorità competente interessata, i risultati del processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno da parte dell'ente;
▼M17
d)
l’importo complessivo dell’esposizione al rischio calcolato a norma dell’articolo 92, paragrafo 3, e i corrispondenti requisiti di fondi propri determinati a norma dell’articolo 92, paragrafo 2, da ripartire, a seconda dei casi, per le diverse categorie di rischio o classi di esposizioni al rischio di cui alla parte tre e, se del caso, la spiegazione dell’effetto che l’applicazione di soglie minime di capitale e la mancata deduzione di elementi dai fondi propri hanno sul calcolo dell’importo di fondi propri e dell’importo dell’esposizione ponderato per il rischio;
▼M17
d bis)
laddove siano tenuti a calcolare l’importo complessivo senza soglia minima dell’esposizione al rischio calcolato a norma dell’articolo 92, paragrafo 4, e l’importo complessivo standardizzato dell’esposizione al rischio calcolato a norma dell’articolo 92, paragrafo 5, da ripartire, a seconda dei casi, per le diverse categorie di rischio o classi di esposizioni al rischio di cui alla parte tre e, se del caso, la spiegazione dell’effetto che l’applicazione di soglie minime di capitale e la mancata deduzione di elementi dai fondi propri hanno sul calcolo dell’importo di fondi propri e dell’importo dell’esposizione ponderato per il rischio;
▼M17
e)
le esposizioni in bilancio e fuori bilancio, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e le perdite attese associate per ciascuna categoria di finanziamenti specializzati di cui all’articolo 153, paragrafo 5, tabella 1, e le esposizioni in bilancio e fuori bilancio e gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le categorie di esposizioni in strumenti di capitale di cui all’articolo 133, paragrafi da 3 a 6, e all’articolo 495 bis, paragrafo 3;
▼M8
f)
il valore dell'esposizione e l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio degli strumenti di fondi propri detenuti in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa che gli enti non deducono dai loro fondi propri a norma dell'articolo 49 quando calcolano i requisiti di fondi propri su base individuale, subconsolidata e consolidata;
g)
il requisito di fondi propri supplementare e il coefficiente di adeguatezza patrimoniale del conglomerato finanziario calcolati conformemente all'articolo 6 della direttiva 2002/87/CE e all'allegato I di tale direttiva ove sia applicato il metodo 1 o 2 esposto in detto allegato;
h)
le variazioni degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio del periodo di informativa corrente rispetto al periodo di informativa immediatamente precedente risultanti dall'uso dei modelli interni, compresa la descrizione dei fattori principali che spiegano tali variazioni.
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Articolo 439 Informativa sulle esposizioni al rischio di controparte
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Articolo 439
Informativa sulle esposizioni al rischio di controparte
Per quanto riguarda la loro esposizione al rischio di controparte di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, gli enti pubblicano le seguenti informazioni:
a)
una descrizione della metodologia utilizzata per assegnare i limiti definiti in termini di capitale interno e di credito relativi alle esposizioni creditizie verso la controparte, compresi i metodi per assegnare tali limiti alle esposizioni verso le controparti centrali;
b)
una descrizione delle politiche in materia di garanzie e altri strumenti di attenuazione del rischio di credito, quali le politiche per assicurare le garanzie reali e stabilire le riserve di credito;
c)
una descrizione delle politiche rispetto al rischio generale di correlazione sfavorevole e al rischio specifico di correlazione sfavorevole definiti all'articolo 291;
d)
l'importo delle garanzie reali che l'ente dovrebbe fornire in caso di ribasso del suo rating di credito;
e)
l'importo delle garanzie reali segregate e non segregate ricevute e fornite per tipo di garanzia, ulteriormente ripartito tra garanzie reali utilizzate per i derivati e le operazioni di finanziamento tramite titoli;
f)
per le operazioni su derivati, i valori dell'esposizione prima e dopo l'effetto dell'attenuazione del rischio di credito determinati in base ai metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni da 3 a 6, a seconda del metodo applicabile, e gli importi dell'esposizione al rischio associati ripartiti per metodo applicabile;
g)
per le operazioni di finanziamento tramite titoli, i valori dell'esposizione prima e dopo l'effetto dell'attenuazione del rischio di credito determinati in base ai metodi di cui alla parte tre, titolo II, capi 4 e 6, a seconda del metodo utilizzato, e gli importi dell'esposizione al rischio associati ripartiti per metodo applicabile;
h)
i valori dell'esposizione dopo gli effetti dell'attenuazione del rischio di credito e le esposizioni al rischio associate per il requisito patrimoniale di aggiustamento della valutazione del credito separatamente per ogni metodo, come indicato alla parte tre, titolo VI;
i)
il valore delle esposizioni verso controparti centrali e le esposizioni al rischio associate nel campo di applicazione della parte tre, titolo II, capo 6, sezione 9, separatamente per controparti centrali qualificate e non qualificate, e ripartito per tipo di esposizione;
j)
gli importi nozionali e il valore equo delle operazioni in derivati su crediti. Le operazioni in derivati su crediti sono ripartite per tipo di prodotto; all'interno di ciascun tipo di prodotto, le operazioni in derivati su crediti sono suddivise ulteriormente in funzione della protezione del credito acquistata e venduta;
k)
la stima di alfa (α) ove l'ente abbia ricevuto l'autorizzazione delle autorità competenti a utilizzare la propria stima di alfa (α) a norma dell'articolo 284, paragrafo 9;
l)
separatamente l'informativa di cui all'articolo 444, lettera e), e quella di cui all'articolo 452, paragrafo 1, lettera g);
m)
per gli enti che utilizzano i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 4 e 5, l'entità della loro attività su derivati in bilancio e fuori bilancio, calcolata ai sensi dell'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi.
Ove la banca centrale di uno Stato membro fornisca assistenza di liquidità sotto forma di operazioni di swap con garanzie reali, l'autorità competente può esentare gli enti dai requisiti di cui alle lettere d) ed e) del primo comma qualora detta autorità competente ritenga che la pubblicazione delle informazioni ivi indicate potrebbe rivelare che è stata fornita assistenza di liquidità di ultima istanza. A tali fini l'autorità competente fissa soglie adeguate e criteri obiettivi.
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Articolo 440 Informativa sulle riserve di capitale anticicliche
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Articolo 440
Informativa sulle riserve di capitale anticicliche
Gli enti pubblicano le seguenti informazioni in relazione alla loro conformità all'obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica di cui al titolo VII, capo 4, della direttiva 2013/36/UE:
a)
la distribuzione geografica degli importi delle esposizioni e degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle proprie esposizioni creditizie utilizzate come base per il calcolo delle relative riserve di capitale anticicliche;
b)
l'importo della rispettiva riserva di capitale anticiclica specifica.
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Articolo 441 Informativa sugli indicatori dell'importanza sistemica a livello mondiale
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Articolo 441
Informativa sugli indicatori dell'importanza sistemica a livello mondiale
I G-SII pubblicano su base annuale i valori degli indicatori utilizzati per la determinazione del loro punteggio conformemente al metodo di individuazione di cui all'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE.
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Articolo 442 Informativa sulle esposizioni al rischio di credito e al rischio di diluizione
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Articolo 442
Informativa sulle esposizioni al rischio di credito e al rischio di diluizione
Per quanto riguarda le esposizioni al rischio di credito e al rischio di diluizione, gli enti pubblicano le seguenti informazioni:
a)
l'ambito di applicazione e le definizioni di crediti «scaduti» e «deteriorati» utilizzate a fini contabili dagli enti e le eventuali differenze fra la definizione di «crediti scaduti» e «default» a fini contabili e regolamentari;
b)
la descrizione degli approcci e dei metodi adottati per determinare le rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche;
c)
informazioni sull'ammontare e sulla qualità delle esposizioni in bonis, deteriorate e oggetto di misure di tolleranza per prestiti, titoli di debito ed esposizioni fuori bilancio, compresi le relative riduzioni di valore accumulate, gli accantonamenti, le variazioni negative del valore equo dovute al rischio di credito e gli importi delle garanzie reali e finanziarie ricevute;
d)
un'analisi dello scadenziamento della contabilizzazione delle esposizioni scadute;
e)
i valori contabili lordi delle esposizioni in stato di default e di quelle non in stato di default, le rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche accumulate, le riduzioni accumulate a fronte di tali esposizioni e i valori contabili netti nonché la loro distribuzione per area geografica e settore e per prestiti, titoli di debito ed esposizioni fuori bilancio;
f)
le variazioni dell'importo lordo delle esposizioni in e fuori bilancio in stato di default, compresi, come minimo, informazioni sui saldi di apertura e di chiusura di tali esposizioni, l'importo lordo di qualsiasi esposizione ritornata in bonis o soggetta a riduzione;
g)
la ripartizione di prestiti e titoli di debito in funzione della durata residua.
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Articolo 443 Informativa sulle attività vincolate e non vincolate
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Articolo 443
Informativa sulle attività vincolate e non vincolate
Gli enti pubblicano informazioni relative alle proprie attività vincolate e non vincolate. A tal fine, gli enti utilizzano il valore contabile per classe di esposizioni ripartito per qualità di attività e l'importo totale del valore contabile vincolato e non vincolato. La pubblicazione delle informazioni sulle attività vincolate e non vincolate non palesa l'assistenza di liquidità di ultima istanza erogata dalle banche centrali.
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Articolo 444 Informativa sull'uso del metodo standardizzato
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Articolo 444
Informativa sull'uso del metodo standardizzato
Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, pubblicano le seguenti informazioni per ciascuna delle classi di esposizioni di cui all'articolo 112:
a)
le denominazioni delle ECAI e delle agenzie per il credito all'esportazione prescelte, nonché le ragioni di eventuali modifiche in ordine a tali scelte nell'arco del periodo di informativa;
b)
le classi di esposizioni per le quali ogni ECAI o agenzia per il credito all'esportazione è utilizzata;
c)
la descrizione del processo impiegato per trasferire i rating del credito relativi all'emittente o all'emissione ad elementi non inclusi nel portafoglio di negoziazione;
d)
l'associazione del rating esterno di ciascuna ECAI o agenzia per il credito all'esportazione prescelta alle ponderazioni del rischio corrispondenti alle classi di merito di credito di cui alla parte tre, titolo II, capo 2. Non è necessario pubblicare tali informazioni ove gli enti rispettino l'associazione normale pubblicata dall'ABE;
e)
i valori delle esposizioni, con e senza attenuazione del rischio di credito, associati a ciascuna classe di merito di credito di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, per classe di esposizione, nonché i valori delle esposizioni dedotti dai fondi propri.
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Articolo 445 Informativa sulle esposizioni al rischio di mercato nel quadro del metodo standardizzato
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Articolo 445 bis Informativa sul rischio di CVA
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Articolo 446 Informativa sul rischio operativo
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Articolo 447 Informativa sulle metriche principali
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Articolo 447
Informativa sulle metriche principali
Gli enti pubblicano le seguenti metriche principali in formato tabulare:
▼M17
a)
la composizione dei fondi propri e i coefficienti di capitale basati sul rischio calcolati a norma dell’articolo 92, paragrafo 2;
▼M17
a bis)
se del caso, i coefficienti di capitale basati sul rischio calcolati a norma dell’articolo 92, paragrafo 2, utilizzando l’importo complessivo senza soglia minima dell’esposizione al rischio anziché l’importo complessivo dell’esposizione al rischio;
▼M17
b)
l’importo complessivo dell’esposizione al rischio calcolato a norma dell’articolo 92, paragrafo 3, e, se del caso, l’importo complessivo senza soglia minima dell’esposizione al rischio calcolato conformemente all’articolo 92, paragrafo 4;
▼M8
c)
se del caso, l'importo e la composizione dei fondi propri aggiuntivi che gli enti sono tenuti a detenere a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE;
▼M17
d)
il requisito combinato di riserva di capitale che gli enti sono tenuti a detenere a norma del titolo VII, capo 4, della direttiva 2013/36/UE;
▼M8
e)
il coefficiente di leva finanziaria e la misura dell'esposizione complessiva calcolati conformemente all'articolo 429;
f)
le seguenti informazioni in relazione al proprio coefficiente di copertura della liquidità calcolato a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1:
i)
la media o, se del caso, le medie del loro coefficiente di copertura della liquidità sulla base delle osservazioni a fine mese nel corso degli ultimi 12 mesi per ciascun trimestre del pertinente periodo di informativa;
ii)
la media o, se del caso, le medie delle attività liquide totali, dopo l'applicazione dei pertinenti scarti di garanzia, incluse nella riserva di liquidità a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sulla base delle osservazioni a fine mese nel corso degli ultimi 12 mesi, per ciascun trimestre del pertinente periodo di informativa;
iii)
le medie dei deflussi e degli afflussi di liquidità e dei deflussi netti di liquidità calcolati a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sulla base delle osservazioni a fine mese nel corso degli ultimi 12 mesi, per ciascun trimestre del pertinente periodo di informativa;
g)
le seguenti informazioni in relazione al proprio requisito di finanziamento stabile netto, calcolato a norma della parte sei, titolo IV:
i)
il coefficiente netto di finanziamento stabile alla fine di ogni trimestre del pertinente periodo di informativa;
ii)
il finanziamento stabile disponibile alla fine di ogni trimestre del pertinente periodo di informativa;
iii)
il finanziamento stabile richiesto alla fine di ogni trimestre del pertinente periodo di informativa;
h)
i propri coefficienti di fondi propri e passività ammissibili, nonché i loro componenti, numeratore e denominatore, calcolati a norma degli articoli 92 bis e 92 ter e ripartiti, se del caso, a livello di ciascun gruppo soggetto a risoluzione.
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Articolo 448 Informativa sulle esposizioni al rischio di tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione
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Articolo 449 Informativa sulle esposizioni in posizioni verso la cartolarizzazione
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Articolo 449
Informativa sulle esposizioni in posizioni verso la cartolarizzazione
Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, o i requisiti di fondi propri conformemente all'articolo 337 o 338 pubblicano le informazioni seguenti separatamente per le attività inserite nel loro portafoglio di negoziazione e per quelle esterne al portafoglio di negoziazione:
a)
la descrizione delle loro attività di cartolarizzazione e ricartolarizzazione, compresa la gestione del rischio e gli obiettivi di investimento in relazione a tali attività, il loro ruolo nelle operazioni di cartolarizzazione e ricartolarizzazione, se utilizzano la cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata (STS) definita all'articolo 242, punto 10, e la misura in cui essi ricorrono a operazioni di cartolarizzazione al fine di trasferire a terzi il rischio di credito delle esposizioni cartolarizzate, con, ove applicabile, una descrizione separata della loro politica dei trasferimento del rischio della cartolarizzazione sintetica;
b)
il tipo di rischi ai quali sono esposti nelle loro attività di cartolarizzazione e ricartolarizzazione in base al rango delle pertinenti posizioni verso la cartolarizzazione distinguendo tra posizioni STS e non-STS e:
i)
il rischio mantenuto nelle operazioni a cui essi stessi hanno dato origine;
ii)
il rischio a cui sono esposti in relazione alle operazioni cui hanno dato origine terzi;
c)
i metodi per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio da essi applicati alle loro attività di cartolarizzazione, ivi compresi i tipi di posizioni verso la cartolarizzazione a cui si applica ogni metodo e con una distinzione tra posizioni STS e non-STS;
d)
l'elenco delle società veicolo per la cartolarizzazione che rientrano in una delle seguenti categorie, con la descrizione dei tipi delle loro esposizioni verso tali società, compresi i contratti derivati:
i)
società veicolo per la cartolarizzazione che acquisiscono le esposizioni create dagli enti;
ii)
società veicolo per la cartolarizzazione promosse dagli enti;
iii)
società veicolo per la cartolarizzazione e altri soggetti giuridici a cui gli enti forniscono servizi relativi alla cartolarizzazione, quali servizi di consulenza, di amministrazione delle attività o di gestione;
iv)
società veicolo per la cartolarizzazione incluse nell'ambito del consolidamento regolamentare degli enti;
e)
l'elenco di tutti i soggetti giuridici in relazione ai quali gli enti hanno comunicato di aver fornito un supporto conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5;
f)
l'elenco dei soggetti giuridici affiliati agli enti e che investono in cartolarizzazioni create dagli enti o in posizioni verso la cartolarizzazione emesse da società veicolo per la cartolarizzazione promosse dagli enti;
g)
la sintesi delle loro politiche contabili per le attività di cartolarizzazione, ivi compresa, se del caso, la distinzione tra posizioni verso la cartolarizzazione e posizioni verso la ricartolarizzazione;
h)
le denominazioni delle ECAI utilizzate per le cartolarizzazioni e le tipologie di esposizioni per le quali ciascuna agenzia è usata;
i)
dove applicabile, la descrizione del metodo della valutazione interna di cui alla parte tre, titolo II, capo 5, ivi compresi la struttura della procedura di valutazione interna e la relazione tra la valutazione interna e i rating esterni della ECAI pertinente comunicati in conformità della lettera h), i meccanismi di controllo della procedura di valutazione interna, ivi compresa l'analisi dell'indipendenza, dell'affidabilità e del riesame della procedura di valutazione interna, i tipi di esposizioni alle quali è applicata la procedura di valutazione interna e i fattori di stress utilizzati per determinare i livelli del supporto di credito;
j)
separatamente per il portafoglio di negoziazione e quello di non negoziazione, il valore contabile delle esposizioni cartolarizzate, comprese informazioni sull'eventuale trasferimento da parte degli enti di un rischio di credito significativo a norma degli articoli 244 e 245 per cui gli enti agiscono in qualità di cedenti, promotori o investitori, separatamente per le cartolarizzazioni tradizionali e sintetiche e per le operazioni STS e non-STS e ripartite per tipo di esposizioni cartolarizzate;
k)
per le attività esterne al portafoglio di negoziazione, le seguenti informazioni:
i)
l'importo aggregato delle posizioni verso la cartolarizzazione laddove gli enti agiscano in qualità di cedenti o promotori e le relative attività ponderate per il rischio e i requisiti patrimoniali, per metodo regolamentare, comprese le esposizioni dedotte dai fondi propri o ponderate per il rischio al 1 250 %, suddiviso tra cartolarizzazioni tradizionali e sintetiche e tra esposizioni verso la cartolarizzazione ed esposizioni verso la ricartolarizzazione, separatamente per le posizioni STS e non-STS, e ulteriormente suddiviso in un numero significativo di fattori di ponderazione del rischio o di fasce di requisiti patrimoniali e per metodo utilizzato per calcolare i requisiti patrimoniali;
ii)
l'importo aggregato delle posizioni verso la cartolarizzazione laddove gli enti agiscano in qualità di investitori e le relative attività ponderate per il rischio e i requisiti patrimoniali, per metodo regolamentare, comprese le esposizioni dedotte dai fondi propri o ponderate per il rischio al 1 250 %, suddiviso tra cartolarizzazioni tradizionali e sintetiche, posizioni verso la cartolarizzazione e la ricartolarizzazione, e posizioni STS e non-STS, e ulteriormente suddiviso in un numero significativo di fattori di ponderazione del rischio o di fasce di requisiti patrimoniali e per metodo utilizzato per calcolare i requisiti patrimoniali;
l)
per le esposizioni cartolarizzate dall'ente, l'importo delle esposizioni in stato di default e l'importo delle rettifiche di valore su crediti specifiche effettuate dall'ente nel periodo corrente, entrambi suddivisi per tipo di esposizione.
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Articolo 449 bis Informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance (rischi ESG)
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Articolo 449 ter Informativa sull’esposizione aggregata verso soggetti del sistema bancario ombra
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Articolo 449 ter
Informativa sull’esposizione aggregata verso soggetti del sistema bancario ombra
Gli enti pubblicano le informazioni relative alla loro esposizione aggregata verso soggetti del sistema bancario ombra di cui all’articolo 394, paragrafo 2, secondo comma.
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Articolo 450 Informativa sulla politica di remunerazione
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Articolo 451 Informativa sul coefficiente di leva finanziaria
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Articolo 451 bis Informativa sui requisiti in materia di liquidità
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Articolo 451 ter Informativa sulle esposizioni alle cripto-attività e attività connesse
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
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Requisito |
3. Standard correlati
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