+Articolo 451 bis Informativa sui requisiti in materia di liquidità
---+Articolo 451 bis 1.
---+Articolo 451 bis 2.
---+Articolo 451 bis 3.
---+Articolo 451 bis 4.

Articolo 451 bis Informativa sui requisiti in materia di liquidità

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 451 bis 1.
Gli enti soggetti alla parte sei pubblicano informazioni sul loro coefficiente di copertura della liquidità, sul loro coefficiente netto di finanziamento stabile e sulla loro gestione del rischio di liquidità conformemente al presente articolo.
Articolo 451 bis 2.

Gli enti pubblicano le seguenti informazioni in relazione al loro coefficiente di copertura della liquidità calcolato a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1:

a) 

la media o, se del caso, le medie del loro coefficiente di copertura della liquidità sulla base delle osservazioni a fine mese nel corso degli ultimi 12 mesi per ciascun trimestre del pertinente periodo di informativa;

b) 

la media o, se del caso, le medie delle attività liquide totali, dopo l'applicazione dei pertinenti scarti di garanzia, incluse nella riserva di liquidità a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sulla base delle osservazioni a fine mese nel corso degli ultimi 12 mesi, per ciascun trimestre del pertinente periodo di informativa, nonché la descrizione della composizione di tale riserva di liquidità;

c) 

le medie dei deflussi e degli afflussi di liquidità e dei deflussi netti di liquidità calcolati a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sulla base delle osservazioni a fine mese nel corso degli ultimi 12 mesi, per ciascun trimestre del pertinente periodo di informativa, nonché la descrizione della loro composizione.

Articolo 451 bis 3.

Gli enti pubblicano le seguenti informazioni in relazione al loro coefficiente netto di finanziamento stabile calcolato a norma della parte sei, titolo IV:

a) 

i dati di fine trimestre del loro coefficiente netto di finanziamento stabile calcolati conformemente alla parte sei, titolo IV, capo 2, per ogni trimestre del pertinente periodo di informativa;

b) 

una panoramica dell'importo del finanziamento stabile disponibile calcolato conformemente alla parte sei, titolo IV, capo 3;

c) 

una panoramica dell'importo del finanziamento stabile richiesto calcolato conformemente alla parte sei, titolo IV, capo 4.

Articolo 451 bis 4.
Gli enti pubblicano i dispositivi, i sistemi, i processi e le strategie posti in essere per individuare, misurare, gestire e monitorare il loro rischio di liquidità ai sensi dell'articolo 86 della direttiva 2013/36/UE.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito