+Articolo 451 bis Informativa sui requisiti in materia di liquidità
---+Articolo 451 bis 1.
---+Articolo 451 bis 2.
---+Articolo 451 bis 3.
---+Articolo 451 bis 4.
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Articolo 451 bis Informativa sui requisiti in materia di liquidità
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 451 bis 1.
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Gli enti soggetti alla parte sei pubblicano informazioni sul loro coefficiente di copertura della liquidità, sul loro coefficiente netto di finanziamento stabile e sulla loro gestione del rischio di liquidità conformemente al presente articolo.
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Articolo 451 bis 2.
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Gli enti pubblicano le seguenti informazioni in relazione al loro coefficiente di copertura della liquidità calcolato a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1:
a)
la media o, se del caso, le medie del loro coefficiente di copertura della liquidità sulla base delle osservazioni a fine mese nel corso degli ultimi 12 mesi per ciascun trimestre del pertinente periodo di informativa;
b)
la media o, se del caso, le medie delle attività liquide totali, dopo l'applicazione dei pertinenti scarti di garanzia, incluse nella riserva di liquidità a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sulla base delle osservazioni a fine mese nel corso degli ultimi 12 mesi, per ciascun trimestre del pertinente periodo di informativa, nonché la descrizione della composizione di tale riserva di liquidità;
c)
le medie dei deflussi e degli afflussi di liquidità e dei deflussi netti di liquidità calcolati a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sulla base delle osservazioni a fine mese nel corso degli ultimi 12 mesi, per ciascun trimestre del pertinente periodo di informativa, nonché la descrizione della loro composizione.
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Articolo 451 bis 3.
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Gli enti pubblicano le seguenti informazioni in relazione al loro coefficiente netto di finanziamento stabile calcolato a norma della parte sei, titolo IV:
a)
i dati di fine trimestre del loro coefficiente netto di finanziamento stabile calcolati conformemente alla parte sei, titolo IV, capo 2, per ogni trimestre del pertinente periodo di informativa;
b)
una panoramica dell'importo del finanziamento stabile disponibile calcolato conformemente alla parte sei, titolo IV, capo 3;
c)
una panoramica dell'importo del finanziamento stabile richiesto calcolato conformemente alla parte sei, titolo IV, capo 4.
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Articolo 451 bis 4.
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Gli enti pubblicano i dispositivi, i sistemi, i processi e le strategie posti in essere per individuare, misurare, gestire e monitorare il loro rischio di liquidità ai sensi dell'articolo 86 della direttiva 2013/36/UE.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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