+Articolo 462 Esercizio della delega
---+Articolo 462 1.
---+Articolo 462 2.
---+Articolo 462 3.
---+Articolo 462 4.
---+Articolo 462 5.
---+Articolo 462 6.
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Articolo 462 Esercizio della delega
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 462 1.
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Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
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Articolo 462 2.
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Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 244, paragrafo 6, all'articolo 245, paragrafo 6, agli articoli da 456, 457, 459, 460 e 461 bis è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 28 giugno 2013.
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Articolo 462 3.
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La delega di potere di cui all'articolo 244, paragrafo 6, all'articolo 245, paragrafo 6, agli articoli da 456, 457, 459, 460 e 461 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
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Articolo 462 4.
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Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio».
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Articolo 462 5.
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Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
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Articolo 462 6.
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L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 244, paragrafo 6, dell'articolo 245, paragrafo 6, degli articoli da 456, 457, 459, 460 e 461 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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