+PARTE NOVE ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE
---+Articolo 456 Atti delegati
------+Articolo 456 1.
------+Articolo 456 2.
---+Articolo 457 Aggiustamenti e correzioni tecniche
---+Articolo 458 Rischio macroprudenziale o sistemico individuato al livello di uno Stato membro
------+Articolo 458 1.
------+Articolo 458 2.
------+Articolo 458 3.
------+Articolo 458 4.
------+Articolo 458 5.
------+Articolo 458 6.
------+Articolo 458 7.
------+Articolo 458 8.
------+Articolo 458 9.
------+Articolo 458 10.
---+Articolo 459 Requisiti prudenziali
---+Articolo 460 Liquidità
------+Articolo 460 1.
------+Articolo 460 2.
------+Articolo 460 3.
---+Articolo 461 Riesame dell'applicazione graduale del requisito in materia di copertura della liquidità
------+Articolo 461 1.
------+Articolo 461 2.
---+Articolo 461 bis Requisiti di fondi propri per il rischio di mercato
------+Articolo 461 bis 1.
------+Articolo 461 bis 2.
------+Articolo 461 bis 3.
---+Articolo 462 Esercizio della delega
------+Articolo 462 1.
------+Articolo 462 2.
------+Articolo 462 3.
------+Articolo 462 4.
------+Articolo 462 5.
------+Articolo 462 6.
---+Articolo 463 Obiezioni alle norme tecniche di regolamentazione
---+Articolo 464 Comitato bancario europeo
------+Articolo 464 1.
------+Articolo 464 2.

PARTE NOVE ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE

PARTE NOVE ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 456 Atti delegati -
Articolo 457 Aggiustamenti e correzioni tecniche

Articolo 457

Aggiustamenti e correzioni tecniche

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 462 per effettuare aggiustamenti e correzioni tecniche di elementi non essenziali delle disposizioni indicate di seguito al fine di tener conto dell'evoluzione dei nuovi prodotti finanziari o delle nuove attività finanziarie, di effettuare aggiustamenti tenendo conto degli sviluppi dopo l'adozione del presente regolamento in altri atti legislativi dell'Unione in materia di servizi finanziari e di contabilità, in particolare i principi contabili basati sul regolamento (CE) n. 1606/2002:

a) 

i requisiti di fondi propri per il rischio di credito di cui agli articoli da 111 a 134 e agli articoli da 143 a 191;

b) 

gli effetti dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 193 a 241;

▼M5

c) 

i requisiti di fondi propri per la cartolarizzazione di cui agli articoli da 242 a 270 bis;

▼C2

d) 

i requisiti di fondi propri per il rischio di controparte conformemente agli articoli da 272 a 311;

e) 

i requisiti di fondi propri per il rischio operativo di cui agli articoli da 315 a 324;

f) 

i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di cui agli articoli da 325 a 377;

g) 

i requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento di cui agli articoli 378 e 379;

h) 

i requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito di cui agli articoli 383, 384 e 386;

▼M8

i) 

la parte due e l'articolo 430 soltanto a seguito di sviluppi in materia di principi contabili o di altri requisiti che tengano conto degli atti legislativi dell'Unione.

▼C2

Articolo 458 Rischio macroprudenziale o sistemico individuato al livello di uno Stato membro -
Articolo 459 Requisiti prudenziali

Articolo 459

Requisiti prudenziali

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 462 per imporre, per un periodo di un anno, requisiti prudenziali più rigorosi per le esposizioni, nei casi in cui ciò sia necessario per affrontare variazioni dell'intensità dei rischi micro e macroprudenziali risultanti da sviluppi del mercato nell'Unione o al di fuori di essa che incidono su tutti gli Stati membri, e nei casi in cui gli strumenti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE non siano sufficienti ad affrontare tali rischi, in particolare previa raccomandazione o parere del CERS o dell'ABE riguardanti:

a) 

il livello dei fondi propri fissato all'articolo 92;

b) 

i requisiti per le grandi esposizioni di cui all'articolo 392 e agli articoli da 395 a 403;

c) 

gli obblighi di informativa al pubblico fissati agli articoli da 431 a 455.

La Commissione, assistita dal CERS, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, almeno una volta all'anno, una relazione sugli sviluppi del mercato per i quali potrebbe essere necessario il ricorso al presente articolo.

Articolo 460 Liquidità -
Articolo 461 Riesame dell'applicazione graduale del requisito in materia di copertura della liquidità -
Articolo 461 bis Requisiti di fondi propri per il rischio di mercato -
Articolo 462 Esercizio della delega -
Articolo 463 Obiezioni alle norme tecniche di regolamentazione

Articolo 463

Obiezioni alle norme tecniche di regolamentazione

Quando la Commissione adotta, a norma del presente regolamento, una norma tecnica di regolamentazione invariata rispetto al progetto di norma tecnica di regolamentazione presentato dall'ABE, il termine entro il quale il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a tale norma tecnica di regolamentazione è di un mese dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio detto termine è prorogato di un mese. In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010, il termine entro il quale il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a tale norma tecnica di regolamentazione può, ove opportuno, essere ulteriormente prorogato di un mese.

Articolo 464 Comitato bancario europeo -

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito