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+Articolo 474 Deduzioni dagli elementi aggiuntivi di classe 1 |
Articolo 474 Deduzioni dagli elementi aggiuntivi di classe 1Articolo 474 Deduzioni dagli elementi aggiuntivi di classe 1 In deroga all'articolo 56, nel periodo a decorrere da1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 si applica quanto segue:
a)
gli enti deducono dagli elementi aggiuntivi di classe 1 la percentuale applicabile specificata all'articolo 478 degli importi che devono essere dedotti conformemente all'articolo 56;
b)
gli enti applicano i requisiti di cui all'articolo 475 agli importi residui degli elementi che devono essere dedotti conformemente all'articolo 56. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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