+Sottosezione 2 Deduzioni dagli elementi aggiuntivi di classe 1
---+Articolo 474 Deduzioni dagli elementi aggiuntivi di classe 1
---+Articolo 475 Elementi non dedotti dagli elementi aggiuntivi di classe 1
------+Articolo 475 1.
------+Articolo 475 2.
------+Articolo 475 3.
------+Articolo 475 4.

Sottosezione 2 Deduzioni dagli elementi aggiuntivi di classe 1

Sottosezione 2 Deduzioni dagli elementi aggiuntivi di classe 1

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 474 Deduzioni dagli elementi aggiuntivi di classe 1

Articolo 474

Deduzioni dagli elementi aggiuntivi di classe 1

In deroga all'articolo 56, nel periodo a decorrere da1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 si applica quanto segue:

a) 

gli enti deducono dagli elementi aggiuntivi di classe 1 la percentuale applicabile specificata all'articolo 478 degli importi che devono essere dedotti conformemente all'articolo 56;

b) 

gli enti applicano i requisiti di cui all'articolo 475 agli importi residui degli elementi che devono essere dedotti conformemente all'articolo 56.

Articolo 475 Elementi non dedotti dagli elementi aggiuntivi di classe 1 -

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito