+Articolo 490 Elementi di classe 2 con incentivo al rimborso
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Articolo 490 Elementi di classe 2 con incentivo al rimborso

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 490 1.
In deroga agli articoli 62 e 63, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 gli elementi di cui all'articolo 484, paragrafo 5, ammissibili ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettere f) o h), della direttiva 2006/48/CE che prevedono nelle relative condizioni un'opzione call con incentivo al rimborso da parte dell'ente sono soggetti al presente articolo.
Articolo 490 2.

Gli elementi sono considerati strumenti di classe 2, purché:

a) 

l'ente abbia potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso solo prima del 1o gennaio 2013;

b) 

l'ente non abbia esercitato l'opzione call;

c) 

le condizioni stabilite all'articolo 63 siano soddisfatte a partire dal 1o gennaio 2013.

Articolo 490 3.

Gli elementi sono considerati elementi di classe 2 in conformità dell'articolo 484, paragrafo 5, fino alla data della loro scadenza effettiva e successivamente sono considerati come elementi di classe 2 senza limiti, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) 

l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso solo il 1o gennaio 2013 o successivamente;

b) 

l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli elementi;

c) 

le condizioni fissate all'articolo 63 sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli elementi.

Articolo 490 4.

Gli elementi non sono considerati come elementi di classe 2 a partire dal 1o gennaio 2014, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) 

l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso solo tra il 31 dicembre 2011 e il 1o gennaio 2013;

b) 

l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli elementi;

c) 

le condizioni fissate all'articolo 63 non sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli elementi.

Articolo 490 5.

Gli elementi sono considerati elementi di classe 2 con riduzione del loro riconoscimento in conformità all'articolo 484, paragrafo 5, fino alla data della loro scadenza effettiva e successivamente non lo sono, se:

a) 

l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso il 1o gennaio 2013 o successivamente;

b) 

l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della loro scadenza effettiva;

c) 

le condizioni fissate all'articolo 63 non sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli elementi.

Articolo 490 6.

Gli elementi sono considerati elementi di classe 2 in conformità all'articolo 484, paragrafo 5, se:

a) 

l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso solo prima del 31 dicembre 2011 o il giorno stesso;

b) 

l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli elementi;

c) 

le condizioni fissate all'articolo 63 non sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli elementi.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito