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+Articolo 494 quinquies Ritorno a metodi meno sofisticati |
Articolo 494 quinquies Ritorno a metodi meno sofisticatiArticolo 494 quinquies Ritorno a metodi meno sofisticati In deroga all’articolo 149, dal 9 luglio 2024 fino al 10 luglio 2027 un ente può tornare a metodi meno sofisticati per una o più delle classi di esposizioni di cui all’articolo 147, paragrafo 2, laddove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
l’ente esisteva già all’8 luglio 2024 ed era autorizzato dalla sua autorità competente a trattare tali classi di esposizioni secondo il metodo IRB;
b)
l’ente chiede di tornare a un metodo meno sofisticato soltanto una volta durante tale periodo di tre anni;
c)
la richiesta di tornare a un metodo meno sofisticato non è finalizzata a praticare un arbitraggio regolamentare;
d)
l’ente ha notificato formalmente all’autorità competente che desidera tornare a un metodo meno sofisticato per tali classi di esposizioni almeno sei mesi prima di tornare effettivamente a tale metodo;
e)
l’autorità competente non ha sollevato obiezioni alla richiesta dell’ente di attuare tale ritorno entro tre mesi dalla ricezione della notifica di cui alla lettera d). 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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