+Articolo 494 quinquies Ritorno a metodi meno sofisticati

Articolo 494 quinquies Ritorno a metodi meno sofisticati

Articolo 494 quinquies

Ritorno a metodi meno sofisticati

In deroga all’articolo 149, dal 9 luglio 2024 fino al 10 luglio 2027 un ente può tornare a metodi meno sofisticati per una o più delle classi di esposizioni di cui all’articolo 147, paragrafo 2, laddove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) 

l’ente esisteva già all’8 luglio 2024 ed era autorizzato dalla sua autorità competente a trattare tali classi di esposizioni secondo il metodo IRB;

b) 

l’ente chiede di tornare a un metodo meno sofisticato soltanto una volta durante tale periodo di tre anni;

c) 

la richiesta di tornare a un metodo meno sofisticato non è finalizzata a praticare un arbitraggio regolamentare;

d) 

l’ente ha notificato formalmente all’autorità competente che desidera tornare a un metodo meno sofisticato per tali classi di esposizioni almeno sei mesi prima di tornare effettivamente a tale metodo;

e) 

l’autorità competente non ha sollevato obiezioni alla richiesta dell’ente di attuare tale ritorno entro tre mesi dalla ricezione della notifica di cui alla lettera d).

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito