+Articolo 495 bis Disposizioni transitorie per le esposizioni in strumenti di capitale
---+Articolo 495 bis 1.
---+Articolo 495 bis 2.
---+Articolo 495 bis 3.
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Articolo 495 bis Disposizioni transitorie per le esposizioni in strumenti di capitale
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 495 bis 1.
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In deroga al trattamento di cui all’articolo 133, paragrafo 3, alle esposizioni in strumenti di capitale è assegnato il fattore di ponderazione del rischio più elevato tra quello applicabile l’8 luglio 2024 limitato al 250 % e i seguenti fattori di ponderazione del rischio:
a)
100 % nel periodo dal 1o gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;
b)
130 % nel periodo dal 1o gennaio 2026 al 31 dicembre 2026;
c)
160 % nel periodo dal 1o gennaio 2027 al 31 dicembre 2027;
d)
190 % nel periodo dal 1o gennaio 2028 al 31 dicembre 2028;
e)
220 % nel periodo dal 1o gennaio 2029 al 31 dicembre 2029.
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Articolo 495 bis 2.
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In deroga al trattamento di cui all’articolo 133, paragrafo 4, alle esposizioni in strumenti di capitale è assegnato il fattore di ponderazione del rischio più elevato tra quello applicabile l’8 luglio 2024 e i seguenti fattori di ponderazione del rischio:
a)
100 % nel periodo dal 1o gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;
b)
160 % nel periodo dal 1o gennaio 2026 al 31 dicembre 2026;
c)
220 % nel periodo dal 1o gennaio 2027 al 31 dicembre 2027;
d)
280 % nel periodo dal 1o gennaio 2028 al 31 dicembre 2028;
e)
340 % nel periodo dal 1o gennaio 2029 al 31 dicembre 2029.
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Articolo 495 bis 3.
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In deroga all’articolo 133, gli enti possono continuare ad assegnare lo stesso fattore di ponderazione del rischio applicabile all’8 luglio 2024 alle esposizioni in strumenti di capitale, compresa la parte delle esposizioni non dedotta dai fondi propri conformemente all’articolo 471, nella versione di tale articolo applicabile al 27 ottobre 2021, verso soggetti di cui erano azionisti al 27 ottobre 2021 per sei anni consecutivi e sui quali esercitano, anche insieme alla rete (network) cui appartengono, un’influenza notevole o un controllo ai sensi della direttiva 2013/34/UE o dei principi contabili cui è soggetto l’ente a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002, oppure in conseguenza di un rapporto analogo tra qualsiasi persona fisica o giuridica o rete (network) di enti e un’impresa, o qualora un ente abbia la capacità di nominare almeno un membro dell’organo di amministrazione del soggetto.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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