+Articolo 495 quinquies Disposizioni transitorie per gli impegni revocabili incondizionatamente
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Articolo 495 quinquies Disposizioni transitorie per gli impegni revocabili incondizionatamente

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 495 quinquies 1.

In deroga all’articolo 111, paragrafo 2, gli enti calcolano il valore dell’esposizione di un elemento fuori bilancio sotto forma di impegno revocabile incondizionatamente moltiplicando la percentuale prevista in tale articolo per i fattori seguenti:

a) 

0 % nel periodo dal 1o gennaio 2025 al 31 dicembre 2029;

b) 

25 % nel periodo dal 1o gennaio 2030 al 31 dicembre 2030;

c) 

50 % nel periodo dal 1o gennaio 2031 al 31 dicembre 2031;

d) 

75 % nel periodo dal 1o gennaio 2032 al 31 dicembre 2032.

Articolo 495 quinquies 2.
L’ABE redige una relazione in cui valuta se la deroga di cui al paragrafo 1, lettera a), debba essere prorogata oltre il 31 dicembre 2032 e specifica, se necessario, le condizioni alle quali tale deroga debba essere mantenuta.

L’ABE presenta tale relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 dicembre 2028.

Sulla base di tale relazione e tenendo debitamente conto delle relative norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB, nonché dell’impatto di tali norme sulla stabilità finanziaria, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2031.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito