+Articolo 499 Leva finanziaria
---+Articolo 499 1.
---+Articolo 499 2.

Articolo 499 Leva finanziaria

-

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 499 1.

In deroga agli articoli 429 e 430, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 gli enti calcolano e segnalano il coefficiente di leva finanziaria utilizzando entrambi i seguenti elementi come misura del capitale:

a) 

il capitale di classe 1;

b) 

il capitale di classe 1 soggetto alle deroghe di cui ai capi 1 e 2 del presente titolo.

Articolo 499 2.
In deroga all'articolo 451, paragrafo 1, gli enti possono decidere se pubblicare le informazioni sul coefficiente di leva finanziaria sulla base di una o di entrambe le definizioni della misura del capitale di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo. Quando gli enti modificano la decisione su quale coefficiente di leva finanziaria pubblicare, la prima pubblicazione successiva alla modifica contiene la riconciliazione delle informazioni su tutti i coefficienti di leva finanziaria pubblicati fino al momento della modifica.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito