+Articolo 499 2.
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Articolo 499 2.
In deroga all'articolo 451, paragrafo 1, gli enti possono decidere se pubblicare le informazioni sul coefficiente di leva finanziaria sulla base di una o di entrambe le definizioni della misura del capitale di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo. Quando gli enti modificano la decisione su quale coefficiente di leva finanziaria pubblicare, la prima pubblicazione successiva alla modifica contiene la riconciliazione delle informazioni su tutti i coefficienti di leva finanziaria pubblicati fino al momento della modifica.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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