+Articolo 513 Norme macroprudenziali
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Articolo 513 Norme macroprudenziali
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 513 1.
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Entro il 30 giugno 2022, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione verifica, previa consultazione del CERS e dell'ABE, se le norme macroprudenziali contenute nel presente regolamento e nella direttiva 2013/36/UE siano sufficienti ad attenuare i rischi sistemici nei settori, nelle regioni e negli Stati membri, valutando tra l'altro:
a)
se gli attuali strumenti macroprudenziali di cui al presente regolamento e alla direttiva 2013/36/UE siano efficaci, efficienti e trasparenti;
b)
se la copertura e i livelli possibili di sovrapposizione tra diversi strumenti macroprudenziali intesi a far fronte a rischi analoghi nel presente regolamento e nella direttiva 2013/36/UE siano adeguati, proponendo, se del caso, nuove norme macroprudenziali;
c)
come le norme convenute a livello internazionale per gli enti di importanza sistemica interagiscono con le disposizioni del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE, proponendo, se del caso, nuove norme che tengano conto di tali norme convenute a livello internazionale;
d)
se altri tipi di strumenti, come gli strumenti relativi ai debitori, debbano essere aggiunti agli strumenti macroprudenziali previsti dal presente regolamento e dalla direttiva 2013/36/UE per integrare gli strumenti patrimoniali e consentire un utilizzo armonizzato degli strumenti nel mercato unico, prendendo in considerazione se le definizioni armonizzate di tali strumenti e la comunicazione dei relativi dati a livello di Unione siano un requisito essenziale per l'introduzione di tali strumenti;
e)
se il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1 bis, debba essere esteso agli enti a rilevanza sistemica diversi dai G-SII, se la sua calibrazione debba essere diversa da quella per i G-SII e se essa debba dipendere dal livello di rilevanza sistemica dell'ente;
f)
se la reciprocità volontaria attuale delle misure macroprudenziali debba essere trasformata in reciprocità obbligatoria e se l'attuale quadro del CERS sulla reciprocità volontaria costituisca una base adeguata a tal fine;
g)
come le autorità macroprudenziali competenti a livello di Unione e nazionali possano essere dotate di strumenti per affrontare i nuovi rischi sistemici emergenti derivanti dalle esposizioni degli enti creditizi verso il settore non bancario, in particolare dai mercati delle operazioni di finanziamento tramite titoli e dei derivati, dal settore della gestione delle attività e dal settore assicurativo.
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Articolo 513 2.
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Entro il 31 dicembre 2022, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione, sulla base della consultazione con il CERS e l'ABE, riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla valutazione di cui al paragrafo 1 e, se del caso, presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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