+TITOLO II RELAZIONI E RIESAME
---+Articolo 501 quater Trattamento prudenziale delle esposizioni a fattori ambientali o sociali
------+Articolo 501 quater 1.
------+Articolo 501 quater 2.
---+Articolo 501 quinquies Disposizioni transitorie sul trattamento prudenziale delle cripto-attività
------+Articolo 501 quinquies 1.
------+Articolo 501 quinquies 2.
------+Articolo 501 quinquies 3.
------+Articolo 501 quinquies 4.
------+Articolo 501 quinquies 5.
------+Articolo 501 quinquies 6.
---+Articolo 502 Ciclicità dei requisiti patrimoniali
---+Articolo 503 Requisiti di fondi propri per le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite
------+Articolo 503 1.
------+Articolo 503 2.
------+Articolo 503 3.
------+Articolo 503 4.
---+Articolo 504 Strumenti di capitale sottoscritti dalle pubbliche autorità in situazioni di emergenza
---+Articolo 504 bis Strumenti di passività ammissibili detenuti
---+Articolo 505 Revisione dei finanziamenti agricoli
------+Articolo 505 1.
------+Articolo 505 2.
------+Articolo 505 3.
---+Articolo 506 Rischio di credito — assicurazione dei crediti
---+Articolo 506 bis OIC con un portafoglio sottostante di obbligazioni sovrane della zona euro
---+Articolo 506 ter Cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate
------+Articolo 506 ter 1.
------+Articolo 506 ter 2.
---+Articolo 506 quater Rischio di credito — interazione tra riduzioni del capitale primario di classe 1 e parametri di rischio di credito
---+Articolo 506 quinquies Trattamento prudenziale della cartolarizzazione
------+Articolo 506 quinquies 1.
------+Articolo 506 quinquies 2.
------+Articolo 506 quinquies 3.
---+Articolo 506 sexies Riconoscimento della protezione del credito di tipo personale con limite massimo o con soglia minima
------+Articolo 506 sexies 1.
------+Articolo 506 sexies 2.
---+Articolo 506 septies Trattamento prudenziale delle operazioni di finanziamento tramite titoli
---+Articolo 507 Grandi esposizioni
------+Articolo 507 1.
------+Articolo 507 2.
---+Articolo 508 Livello di applicazione
---+Articolo 509 Requisiti in materia di liquidità
------+Articolo 509 1.
------+Articolo 509 2.
------+Articolo 509 3.
------+Articolo 509 4.
------+Articolo 509 5.
---+Articolo 510 Requisiti di finanziamento stabile
------+Articolo 510 1.
------+Articolo 510 2.
------+Articolo 510 3.
------+Articolo 510 4.
------+Articolo 510 5.
------+Articolo 510 6.
------+Articolo 510 9.
------+Articolo 510 10.
------+Articolo 510 11.
---+Articolo 511 Leva finanziaria
------+Articolo 511 1.
------+Articolo 511 2.
---+Articolo 512 Esposizioni al rischio di credito trasferito
---+Articolo 513 Norme macroprudenziali
------+Articolo 513 1.
------+Articolo 513 2.
---+Articolo 514 Metodo di calcolo del valore delle esposizioni delle operazioni in strumenti derivati
------+Articolo 514 1.
------+Articolo 514 2.
---+Articolo 515 Monitoraggio e valutazione
------+Articolo 515 1.
------+Articolo 515 2.
------+Articolo 515 3.
---+Articolo 516 Finanziamento a lungo termine
---+Articolo 517 Definizione di capitale ammissibile
---+Articolo 518 Revisione degli strumenti di capitale che possono essere svalutati o convertiti nel momento in cui l'ente non è redditizio
---+Articolo 518 bis Riesame delle disposizioni in materia di cross-default
---+Articolo 518 ter Relazione su scostamenti e poteri di vigilanza ai fini della limitazione delle distribuzioni
---+Articolo 518 quater Riesame del quadro per i requisiti prudenziali
---+Articolo 519 Deduzione delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite dagli elementi del capitale primario di classe 1
---+Articolo 519bis Relazioni e riesame
---+Articolo 519 ter Requisiti di fondi propri per il rischio di mercato
------+Articolo 519 ter 1.
------+Articolo 519 ter 2.
|
TITOLO II RELAZIONI E RIESAME
TITOLO II RELAZIONI E RIESAME
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
|
Articolo 501 quater Trattamento prudenziale delle esposizioni a fattori ambientali o sociali
|
-
|
|
Articolo 501 quinquies Disposizioni transitorie sul trattamento prudenziale delle cripto-attività
|
-
|
|
Articolo 502 Ciclicità dei requisiti patrimoniali
|
Articolo 502
Ciclicità dei requisiti patrimoniali
La Commissione, in collaborazione con l'ABE, il CERS e gli Stati membri e tenendo conto del parere della BCE, verifica periodicamente se il presente regolamento considerato nel suo insieme, determini, congiuntamente alla direttiva 2013/36/UE effetti significativi sul ciclo economico e, sulla base di tale esame, stabilisce se si giustifichi l'adozione di misure correttive. Entro il 31 dicembre 2013 l'ABE riferisce alla Commissione se e in che modo le metodologie utilizzate dagli enti nel quadro del metodo IRB debbano convergere al fine di conseguire requisiti patrimoniali maggiormente comparabili e attenuare allo stesso tempo la prociclicità.
Sulla base di tale analisi e tenendo conto del parere della BCE, la Commissione redige una relazione biennale e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di eventuali proposte adeguate. Al momento della redazione della relazione devono essere adeguatamente dichiarati i contributi delle parti che chiedono e che offrono prestiti.
Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione procede al riesame dell'applicazione dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), e ne riferisce in una relazione che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di una proposta legislativa, se del caso.
Per quanto riguarda l'eliminazione potenziale dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), e la sua potenziale applicazione a livello di Unione, la revisione garantisce in particolare la presenza di garanzie sufficienti per assicurare la stabilità finanziaria in tutti gli Stati membri.
|
|
Articolo 503 Requisiti di fondi propri per le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite
|
-
|
|
Articolo 504 Strumenti di capitale sottoscritti dalle pubbliche autorità in situazioni di emergenza
|
Articolo 504
Strumenti di capitale sottoscritti dalle pubbliche autorità in situazioni di emergenza
Entro il 31 dicembre 2016, previa consultazione dell'ABE, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di eventuali proposte appropriate, nella quale esamina se il trattamento di cui all'articolo 31 debba essere modificato o rimosso.
|
|
Articolo 504 bis Strumenti di passività ammissibili detenuti
|
Articolo 504 bis
Strumenti di passività ammissibili detenuti
Entro il 28 giugno 2022, l'ABE trasmette alla Commissione una relazione in merito agli importi e alla distribuzione fra gli enti individuati come G-SII o O-SII degli strumenti di passività ammissibili detenuti, nonché in merito ai possibili impedimenti alla risoluzione e al rischio di contagio in relazione a tali detenzioni.
Sulla base della relazione dell'ABE, la Commissione, entro il 28 giugno 2023, trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul trattamento adeguato di tali detenzioni, accompagnata da una proposta legislativa, se del caso.
|
|
Articolo 505 Revisione dei finanziamenti agricoli
|
-
|
|
Articolo 506 Rischio di credito — assicurazione dei crediti
|
Articolo 506
Rischio di credito — assicurazione dei crediti
Entro il 30 giugno 2024, l’ABE, in stretta collaborazione con l’AEAP, riferisce alla Commissione in merito all’ammissibilità e all’utilizzo di polizze di assicurazione del credito come tecniche di attenuazione del rischio di credito, anche per quanto riguarda:
a)
l’adeguatezza dei parametri di rischio associati di cui alla parte tre, titolo II, capi 3 e 4;
b)
un’analisi della rischiosità effettiva e osservata delle esposizioni al rischio di credito quando l’assicurazione del credito sia stata riconosciuta come tecnica di attenuazione del rischio di credito;
c)
la coerenza dei requisiti di fondi propri stabiliti dal presente regolamento con i risultati dell’analisi di cui alle lettere a) e b).
Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2024, per modificare il trattamento applicabile all’assicurazione del credito di cui alla parte tre, titolo II.
|
|
Articolo 506 bis OIC con un portafoglio sottostante di obbligazioni sovrane della zona euro
|
Articolo 506 bis
OIC con un portafoglio sottostante di obbligazioni sovrane della zona euro
Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione, in stretta cooperazione con il CERS e l’ABE, pubblica una relazione in cui valuta l’eventuale necessità di modifiche al quadro normativo per promuovere il mercato e gli acquisti bancari di esposizioni sotto forma di quote o azioni di OIC con un portafoglio sottostante costituito esclusivamente da obbligazioni sovrane degli Stati membri la cui valuta è l’euro, in cui il peso relativo delle obbligazioni sovrane di ciascuno Stato membro nel portafoglio totale dell’OIC è pari al peso relativo del contributo di ciascuno Stato membro al capitale della BCE.
|
|
Articolo 506 ter Cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate
|
-
|
|
Articolo 506 quater Rischio di credito — interazione tra riduzioni del capitale primario di classe 1 e parametri di rischio di credito
|
Articolo 506 quater
Rischio di credito — interazione tra riduzioni del capitale primario di classe 1 e parametri di rischio di credito
Entro il 31 dicembre 2026 l’ABE riferisce alla Commissione in merito alla coerenza tra la misurazione attuale del rischio di credito e i singoli parametri di rischio di credito nonché in merito al trattamento di eventuali rettifiche ai fini del calcolo della carenza o dell’eccesso in base al metodo IRB di cui all’articolo 159, così come alla coerenza dello stesso con la determinazione del valore dell’esposizione ai sensi dell’articolo 166 e con la stima della LGD.
Tale relazione prende in considerazione la massima perdita economica possibile derivante da un evento di default unitamente alla sua copertura ottenuta in termini di riduzioni del capitale primario di classe 1, tenendo conto di eventuali riduzioni del capitale primario di classe 1 basate sulla contabilità, incluse quelle da perdite attese su crediti o rettifiche del valore equo ed eventuali sconti su esposizioni ricevute e loro implicazioni per le deduzioni regolamentari.
|
|
Articolo 506 quinquies Trattamento prudenziale della cartolarizzazione
|
-
|
|
Articolo 506 sexies Riconoscimento della protezione del credito di tipo personale con limite massimo o con soglia minima
|
-
|
|
Articolo 506 septies Trattamento prudenziale delle operazioni di finanziamento tramite titoli
|
Articolo 506 septies
Trattamento prudenziale delle operazioni di finanziamento tramite titoli
Entro il 10 luglio 2026, l’ABE riferisce alla Commissione in merito all’impatto del nuovo quadro per le operazioni di finanziamento tramite titoli in termini di requisiti di fondi propri attribuiti alle corrispondenti operazioni di finanziamento tramite titoli che sono, per loro natura, attività a brevissimo termine, con particolare attenzione al suo possibile impatto sui mercati del debito sovrano in termini di costi e capacità di supporto agli scambi (market making).
L’ABE valuta se una ricalibrazione dei fattori di ponderazione del rischio associati nel metodo standardizzato sia appropriata, considerati i rischi associati per quanto riguarda le scadenze a breve termine, in particolare per le durate residue inferiori a un anno.
Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2027.
|
|
Articolo 507 Grandi esposizioni
|
-
|
|
Articolo 508 Livello di applicazione
|
Articolo 508
1.
Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione procede ad un riesame dell'applicazione della parte uno, titolo II, e dell'articolo 113, paragrafi 6 e 7, e ne riferisce in una relazione che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di una proposta legislativa, se del caso.
▼M9 —————
▼C2
|
|
Articolo 509 Requisiti in materia di liquidità
|
-
|
|
Articolo 510 Requisiti di finanziamento stabile
|
-
|
|
Articolo 511 Leva finanziaria
|
-
|
|
Articolo 512 Esposizioni al rischio di credito trasferito
|
Articolo 512
Esposizioni al rischio di credito trasferito
Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione e sull'efficacia delle disposizioni della parte cinque alla luce degli sviluppi sui mercati internazionali.
|
|
Articolo 513 Norme macroprudenziali
|
-
|
|
Articolo 514 Metodo di calcolo del valore delle esposizioni delle operazioni in strumenti derivati
|
-
|
|
Articolo 515 Monitoraggio e valutazione
|
-
|
|
Articolo 516 Finanziamento a lungo termine
|
Articolo 516
Finanziamento a lungo termine
Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione presenta una relazione sull'impatto del presente regolamento sullo stimolo agli investimenti a lungo termine nell'infrastruttura a favore della promozione della crescita.
|
|
Articolo 517 Definizione di capitale ammissibile
|
Articolo 517
Definizione di capitale ammissibile
Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione procede al riesame dell'adeguatezza della definizione di capitale ammissibile applicata ai fini della parte due, titolo III e della parte quattro, e ne riferisce in una relazione che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di una proposta legislativa, se del caso.
|
|
Articolo 518 Revisione degli strumenti di capitale che possono essere svalutati o convertiti nel momento in cui l'ente non è redditizio
|
Articolo 518
Revisione degli strumenti di capitale che possono essere svalutati o convertiti nel momento in cui l'ente non è redditizio
Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione procede a un riesame in merito all'opportunità che il presente regolamento contenga un requisito ai cui sensi gli strumenti aggiuntivi di capitale di classe 1 o di classe 2 devono essere svalutati qualora si determini che un ente non è più redditizio, e ne riferisce al riguardo in una relazione. La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di una proposta legislativa, se del caso.
|
|
Articolo 518 bis Riesame delle disposizioni in materia di cross-default
|
Articolo 518 bis
Riesame delle disposizioni in materia di cross-default
Entro il 28 giugno 2022, la Commissione riesamina e valuta se sia opportuno richiedere che le passività ammissibili possano essere sottoposte al bail-in senza attivare clausole di cross-default in altri contratti, al fine di rafforzare per quanto possibile l'efficacia dello strumento di bail-in e di valutare se debba essere inclusa un'altra disposizione in materia di no-cross-default che faccia riferimento alle passività ammissibili nelle condizioni o nei contratti che disciplinano altre passività. Ove opportuno, la relazione e la valutazione sono corredate di una proposta legislativa.
|
|
Articolo 518 ter Relazione su scostamenti e poteri di vigilanza ai fini della limitazione delle distribuzioni
|
Articolo 518 ter
Relazione su scostamenti e poteri di vigilanza ai fini della limitazione delle distribuzioni
Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’eventualità che le circostanze eccezionali che comportano gravi perturbazioni economiche al regolare funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari giustifichino che:
a)
durante tali periodi sia consentito alle autorità competenti di escludere dai modelli interni per il rischio di mercato degli enti gli scostamenti che non sono dovuti a carenze di tali modelli;
b)
durante tali periodi siano concessi alle autorità competenti ulteriori poteri vincolanti per imporre limiti alle distribuzioni da parte degli enti.
La Commissione prende in considerazione ulteriori misure, se del caso.
|
|
Articolo 518 quater Riesame del quadro per i requisiti prudenziali
|
Articolo 518 quater
Riesame del quadro per i requisiti prudenziali
Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione valuta la situazione generale del sistema bancario nel mercato unico, in stretta cooperazione con l’ABE e con la BCE, e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’adeguatezza dei quadri normativi e di vigilanza dell’Unione per il settore bancario.
Tale relazione fa il punto sulle riforme del settore bancario avvenute dopo la grande crisi finanziaria e valuta se esse garantiscono un livello adeguato di protezione dei depositanti e salvaguardano la stabilità finanziaria a livello di Stati membri, di unione bancaria e di Unione.
Tale relazione prende inoltre in considerazione tutte le dimensioni dell’unione bancaria nonché, più in generale, l’attuazione dell’output floor nell’ambito dei requisiti patrimoniali e in materia di liquidità. A tale riguardo, la Commissione tiene debitamente conto delle rispettive dichiarazioni e conclusioni sull’unione bancaria sia del Parlamento europeo che del Consiglio europeo.
|
|
Articolo 519 Deduzione delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite dagli elementi del capitale primario di classe 1
|
Articolo 519
Deduzione delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite dagli elementi del capitale primario di classe 1
Entro il 30 giugno 2014 l'ABE prepara una relazione mirante a stabilire se lo IAS 19 rivisto, congiuntamente alla deduzione delle attività nette dei fondi pensione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera e), e alle modifiche delle passività nette dei fondi pensione determini un'indebita volatilità dei fondi propri degli enti.
Tenendo conto della relazione dell'ABE, entro il 31 dicembre 2014 la Commissione prepara una relazione per il Parlamento europeo e il Consiglio sulla questione di cui al primo comma, corredatadi una proposta legislativa, se dle caso, volta a introdurre un trattamento che adegua le attività o le passività nette dei fondi pensione a prestazioni definite per il calcolo dei fondi propri.
|
|
Articolo 519bis Relazioni e riesame
|
Articolo 519 bis
Entro il 1o gennaio 2022, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione delle disposizioni di cui al capo 5 del titolo II, parte tre, alla luce degli sviluppi sui mercati delle cartolarizzazioni, anche da un punto di vista macroprudenziale ed economico. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa e, in particolare, valuta i seguenti punti:
a)
l’impatto dell’ordine di priorità nell’applicazione delle metodologie di cui all’articolo 254 e del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione di cui agli articoli da 258 a 266 sull’attività di emissione e di investimento degli enti sui mercati delle cartolarizzazioni dell’Unione;
b)
gli effetti sulla stabilità finanziaria dell’Unione e degli Stati membri, con particolare attenzione alla potenziale speculazione sul mercato dei beni immobili e al potenziale aumento dell’interconnessione tra enti finanziari;
c)
quali misure sarebbero giustificate per ridurre e contrastare gli effetti negativi delle cartolarizzazioni sulla stabilità finanziaria, salvaguardandone al contempo l’effetto positivo sulle attività di finanziamento, compresa l’eventuale introduzione di un limite massimo per le esposizioni verso cartolarizzazioni; e
d)
gli effetti sulla capacità degli enti finanziari di fornire un canale di finanziamento sostenibile e stabile all’economia reale, con particolare attenzione alle PMI; e
▼M13
e)
come poter integrare i criteri di sostenibilità ambientale nel quadro della cartolarizzazione, anche per le esposizioni verso le cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate.
▼M5
La relazione tiene altresì conto degli sviluppi normativi a livello internazionale, in particolare relativamente alle norme internazionali sulla cartolarizzazione.
|
|
Articolo 519 ter Requisiti di fondi propri per il rischio di mercato
|
-
|
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
|