+Articolo 519 sexies Rischio operativo

Articolo 519 sexies Rischio operativo

Articolo 519 sexies

Rischio operativo

Entro il 10 gennaio 2028, l’ABE riferisce alla Commissione in merito a quanto segue:

a) 

il ricorso all’assicurazione nel contesto del calcolo del requisito di fondi propri per il rischio operativo;

b) 

se il riconoscimento dei recuperi assicurativi possa comportare l’arbitraggio regolamentare riducendo la perdita annuale da rischio operativo senza una riduzione commisurata dell’esposizione effettiva a perdite operative;

c) 

se il riconoscimento dei recuperi assicurativi ha un impatto diverso sull’adeguata copertura delle perdite ricorrenti e delle potenziali perdite nella coda;

d) 

la disponibilità e la qualità dei dati utilizzati dagli enti per il calcolo del requisito di fondi propri per il rischio operativo.

Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 10 gennaio 2029.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito