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+Articolo 519 sexies Rischio operativo |
Articolo 519 sexies Rischio operativoArticolo 519 sexies Rischio operativo Entro il 10 gennaio 2028, l’ABE riferisce alla Commissione in merito a quanto segue:
a)
il ricorso all’assicurazione nel contesto del calcolo del requisito di fondi propri per il rischio operativo;
b)
se il riconoscimento dei recuperi assicurativi possa comportare l’arbitraggio regolamentare riducendo la perdita annuale da rischio operativo senza una riduzione commisurata dell’esposizione effettiva a perdite operative;
c)
se il riconoscimento dei recuperi assicurativi ha un impatto diverso sull’adeguata copertura delle perdite ricorrenti e delle potenziali perdite nella coda;
d)
la disponibilità e la qualità dei dati utilizzati dagli enti per il calcolo del requisito di fondi propri per il rischio operativo. Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 10 gennaio 2029. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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