+TITLE IIA IMPLEMENTATION OF RULES
---+Articolo 519 quater Strumento per la conformità
------+Articolo 519 quater 1.
------+Articolo 519 quater 2.
---+Articolo 519 quinquies Quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto per le operazioni di finanziamento tramite titoli
------+Articolo 519 quinquies 1.
------+Articolo 519 quinquies 2.
------+Articolo 519 quinquies 3.
---+Articolo 519 sexies Rischio operativo
---+Articolo 519 septies Proporzionalità

TITLE IIA IMPLEMENTATION OF RULES

TITLE IIA IMPLEMENTATION OF RULES

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 519 quater Strumento per la conformità -
Articolo 519 quinquies Quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto per le operazioni di finanziamento tramite titoli -
Articolo 519 sexies Rischio operativo

Articolo 519 sexies

Rischio operativo

Entro il 10 gennaio 2028, l’ABE riferisce alla Commissione in merito a quanto segue:

a) 

il ricorso all’assicurazione nel contesto del calcolo del requisito di fondi propri per il rischio operativo;

b) 

se il riconoscimento dei recuperi assicurativi possa comportare l’arbitraggio regolamentare riducendo la perdita annuale da rischio operativo senza una riduzione commisurata dell’esposizione effettiva a perdite operative;

c) 

se il riconoscimento dei recuperi assicurativi ha un impatto diverso sull’adeguata copertura delle perdite ricorrenti e delle potenziali perdite nella coda;

d) 

la disponibilità e la qualità dei dati utilizzati dagli enti per il calcolo del requisito di fondi propri per il rischio operativo.

Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 10 gennaio 2029.

Articolo 519 septies Proporzionalità

Articolo 519 septies

Proporzionalità

L’ABE elabora una relazione di valutazione del quadro prudenziale complessivo per gli enti piccoli e non complessi, in particolare:

a) 

valutando tali requisiti anche in relazione ai gruppi bancari e a modelli aziendali specifici;

b) 

tenendo conto della pertinenza degli enti piccoli e non complessi a livello di enti e per regione ai fini del mantenimento della stabilità finanziaria e dell’erogazione di credito nelle comunità locali.

Nel valutare le possibilità di modifica del quadro prudenziale, l’ABE si basa sul principio generale secondo cui eventuali requisiti semplificati devono essere più prudenti.

L’ABE presenta alla Commissione tale relazione entro il 31 dicembre 2027.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito