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+ALLEGATO III |
ALLEGATO III
ALLEGATO III Elementi soggetti a segnalazione integrativa delle attività liquide 1. Contante. 2. Esposizioni verso la banca centrale, nella misura in cui tali esposizioni possano essere utilizzate nei periodi di stress. 3. Titoli trasferibili che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, emittenti sovrani, banche centrali, organismi del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali, regioni con autonomia fiscale in grado di applicare e riscuotere tasse e autorità locali, la Banca dei regolamenti internazionali, il Fondo monetario internazionale, l'Unione europea, il fondo europeo di stabilità finanziaria (European Financial Stability Facility), il meccanismo europeo di stabilità o le banche multilaterali di sviluppo e che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a)
è attribuito loro un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;
b)
non rappresentano un’obbligazione di un ente o di un’impresa di investimento ovvero di uno dei suoi soggetti affiliati. 4. Titoli trasferibili diversi da quelli di cui al punto 3 che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, emittenti sovrani o banche centrali, emessi nella valuta nazionale dell'emittente sovrano o della banca centrale nella valuta e nel paese in cui è assunto il rischio di liquidità oppure emessi in valute estere, nella misura in cui la detenzione di tali titoli di debito corrisponda al fabbisogno di liquidità per le operazioni della banca in detto paese terzo. 5. Titoli trasferibili che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, emittenti sovrani, banche centrali, organismi del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali, regioni con autonomia fiscale in grado di applicare e riscuotere tasse e autorità locali, o banche multilaterali di sviluppo e che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a)
è attribuito loro un fattore di ponderazione del rischio del 20 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;
b)
non rappresentano un’obbligazione di un ente o di un’impresa di investimento ovvero di uno dei suoi soggetti affiliati. 6. Titoli trasferibili diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5 ammissibili ad una ponderazione del rischio del 20 % o migliore ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, o che sono valutati internamente come aventi una qualità creditizia equivalente, e che soddisfano una delle seguenti condizioni:
a)
non rappresentano un credito nei confronti di una società veicolo per la cartolarizzazione, un ente o un’impresa di investimento ovvero uno dei suoi soggetti affiliati;
b)
sono obbligazioni ammissibili al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafi 4 o 5;
c)
sono obbligazioni garantite, definite all’articolo 3, punto 1), della direttiva (UE) 2019/2162 diverse da quelle di cui al presente punto, lettera b). 7. Titoli trasferibili diversi da quelli di cui ai punti da 3) a 6) ammissibili ad una ponderazione del rischio del 50 % o migliore ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, o che sono valutati internamente come aventi una qualità creditizia equivalente, e non rappresentano un credito nei confronti di una società veicolo per la cartolarizzazione, un ente o un’impresa di investimento ovvero uno dei suoi soggetti affiliati. 8) Titoli trasferibili diversi da quelli di cui ai punti da 3 a 7 che sono garantiti da attività ammissibili ad una ponderazione del rischio del 35 % o migliore ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, o che sono valutati internamente come aventi una qualità creditizia equivalente, e che sono pienamente e totalmente garantiti da ipoteche su immobili residenziali conformemente all'articolo 125. 9) Linee di credito standby concesse da banche centrali nell'ambito della politica monetaria nella misura in cui non sono garantite da attività liquide ed esclusa l'assistenza di liquidità di ultima istanza. 10) Depositi minimi per legge o statutari presso l'ente creditizio centrale e altri finanziamenti (funding) di liquidità statutari o contrattuali disponibili dall'ente creditizio centrale o enti membri della rete (network) di cui all'articolo 113, paragrafo 7, ovvero ammissibili alla deroga di cui all'articolo 10, nella misura in cui il finanziamento non è garantito da attività liquide, se l'ente creditizio appartiene ad una rete conformemente a disposizioni giuridiche o statutarie. 11. Azioni del capitale primario negoziate in mercati e compensate a livello centrale che compongono un indice azionario principale, denominate nella valuta nazionale dello Stato membro e non emesse da un ente o da un’impresa di investimento ovvero da uno dei suoi soggetti affiliati. 12) Oro quotato in una borsa valori riconosciuta, depositato in custodia nominativa. Tutti gli elementi, ad eccezione di quelli di cui ai punti 1, 2 e 9, devono soddisfare tutte le condizioni seguenti:
a)
sono negoziati in mercati per i contratti di vendita con patto di riacquisto semplici o in mercati a pronti caratterizzati da un basso livello di concentrazione;
b)
hanno dimostrato nel tempo di essere una fonte affidabile di liquidità mediante contratti di vendita con patto di riacquisto o mediante la vendita anche in condizioni di stress dei mercati;
c)
sono non vincolati. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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