+Articolo 23 Vigilanza
---+Articolo 23 1.
---+Articolo 23 2.
---+Articolo 23 3.
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Articolo 23 Vigilanza
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 23 1.
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Gli Stati membri assicurano che i controlli effettuati dalle autorità competenti per verificare il rispetto permanente del presente titolo siano proporzionati, adeguati e consoni ai rischi ai quali sono esposti gli istituti di pagamento. Al fine di verificare il rispetto del presente titolo, le autorità competenti sono autorizzate, in particolare, ad adottare le misure seguenti:
a)
esigere che l’istituto di pagamento fornisca le informazioni necessarie a tal fine, specificando la finalità della richiesta, come opportuno, e i termini entro i quali fornire dette informazioni;
b)
effettuare ispezioni in loco presso l’istituto di pagamento, qualsiasi agente o succursale che presti servizi di pagamento sotto la responsabilità dell’istituto di pagamento, o qualsiasi entità cui vengano esternalizzate attività;
c)
emettere raccomandazioni, orientamenti e, se del caso, disporre provvedimenti amministrativi vincolanti;
d)
sospendere o revocare un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 13.
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Articolo 23 2.
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Ferme restando le procedure per la revoca delle autorizzazioni e le disposizioni nazionali di diritto penale, gli Stati membri prevedono che le rispettive autorità competenti possano comminare sanzioni nei confronti degli istituti di pagamento o di coloro che di fatto controllano l’attività degli istituti di pagamento che si sono resi colpevoli di infrazioni alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in materia di vigilanza o di esercizio dell’attività in materia di servizi di pagamento, o adottare nei loro confronti provvedimenti la cui applicazione è diretta specificamente a far cessare le infrazioni accertate o a rimuoverne le cause.
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Articolo 23 3.
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Fatte salve le condizioni di cui all’articolo 7, all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 9, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti siano autorizzate ad adottare le misure descritte al paragrafo 1 del presente articolo per garantire un capitale sufficiente per i servizi di pagamento, soprattutto qualora le attività diverse dai servizi di pagamento dell’istituto di pagamento ne danneggino o rischino di danneggiarne la solidità finanziaria.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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