+Articolo 41 Onere della prova in relazione ai requisiti informativi

Articolo 41 Onere della prova in relazione ai requisiti informativi

Articolo 41

Onere della prova in relazione ai requisiti informativi

Gli Stati membri prevedono che il prestatore di servizi di pagamento sia soggetto all’onere di dimostrare che si è attenuto ai requisiti informativi di cui al presente titolo.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito