+Articolo 82 Ambito di applicazione
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Articolo 82 Ambito di applicazione
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 82 1.
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La presente sezione si applica:
a)
alle operazioni di pagamento in euro;
b)
alle operazioni di pagamento nazionali nella valuta dello Stato membro non appartenente alla zona euro;
c)
alle operazioni di pagamento che comportano un’unica conversione fra l’euro e la valuta di uno Stato membro non appartenente alla zona euro, a condizione che la conversione di valuta richiesta sia effettuata nello Stato membro della valuta non appartenente alla zona euro e che, nel caso di operazioni di pagamento transfrontaliere, il trasferimento transfrontaliero abbia luogo in euro.
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Articolo 82 2.
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La presente sezione si applica ad altre operazioni di pagamento non contemplate dal paragrafo 1, a meno che non sia stato convenuto diversamente dall’utente di servizi di pagamento e dal prestatore di servizi di pagamento, salvo il caso dell’articolo 87 che non è a disposizione delle parti. Tuttavia, se l’utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento convengono un termine più lungo rispetto a quelli di cui all’articolo 83, per le operazioni di pagamento nell’Unione tale termine più lungo non può superare quattro giornate operative dal momento della ricezione di cui all’articolo 78.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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