+Articolo 31 Applicazione delle sanzioni e misure da parte delle autorità competenti
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Articolo 31 Applicazione delle sanzioni e misure da parte delle autorità competenti

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 31 1

1.   Per stabilire il tipo di sanzione o misura amministrativa e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, le autorità competenti prendono in considerazione tutte le circostanze pertinenti, comprese quelle elencate all’articolo 60, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849.

Articolo 31 2

2.   Relativamente alle sanzioni e alle misure amministrative imposte ai sensi del presente regolamento, si applica l’articolo 62 della direttiva (UE) 2015/849.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito