+Articolo 19 2.

Articolo 19 2.

Entro due mesi dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro di origine comunica all’istituto di pagamento se l’agente è stato iscritto nel registro di cui all’articolo 14. All’iscrizione nel registro gli agenti possono iniziare a prestare servizi di pagamento.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito