+Articolo 19 Ricorso ad agenti o entità cui vengono esternalizzate attività
---+Articolo 19 1.
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---+Articolo 19 3.
---+Articolo 19 4.
---+Articolo 19 5.
---+Articolo 19 6.
---+Articolo 19 7.
---+Articolo 19 8.
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Articolo 19 Ricorso ad agenti o entità cui vengono esternalizzate attività
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 19 1.
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Quando un istituto di pagamento intende prestare servizi di pagamento mediante un agente, comunica le seguenti informazioni alle autorità competenti dello Stato membro di origine:
a)
il nome e l’indirizzo dell’agente;
b)
una descrizione dei meccanismi di controllo interno cui ricorrerà l’agente al fine di conformarsi agli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo stabiliti dalla direttiva (UE) 2015/849, da aggiornare tempestivamente nel caso di cambiamenti sostanziali ai dettagli comunicati nella notifica iniziale;
c)
l’identità degli amministratori e delle persone responsabili della gestione dell’agente cui è fatto ricorso per la prestazione dei servizi di pagamento e, per gli agenti diversi dai prestatori di servizi di pagamento, prove attestanti la loro competenza e correttezza;
d)
i servizi di pagamento dell’istituto di pagamento di cui è incaricato l’agente; e
e)
se del caso, il codice identificativo unico o il numero dell’agente.
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Articolo 19 2.
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Entro due mesi dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro di origine comunica all’istituto di pagamento se l’agente è stato iscritto nel registro di cui all’articolo 14. All’iscrizione nel registro gli agenti possono iniziare a prestare servizi di pagamento.
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Articolo 19 3.
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Prima di iscrivere l’agente nel registro, le autorità competenti, ove ritengano che le informazioni fornite loro non siano corrette, dispongono l’ulteriore accertamento delle stesse.
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Articolo 19 4.
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Se, in seguito all’accertamento delle informazioni, le autorità competenti non sono convinte che le informazioni fornite loro a norma del paragrafo 1 siano corrette, rifiutano l’iscrizione dell’agente nel registro di cui all’articolo 14 e ne informano l’istituto di pagamento senza indebito ritardo.
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Articolo 19 5.
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L’istituto di pagamento che intenda prestare servizi di pagamento in un altro Stato membro mediante l’impiego di un agente o la costituzione di una succursale segue le procedure di cui all’articolo 28.
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Articolo 19 6.
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L’istituto di pagamento che intenda esternalizzare funzioni operative relative ai servizi di pagamento ne informa le autorità competenti dello Stato membro d’origine. L’esternalizzazione di funzioni operative importanti, tra cui i sistemi TIC, non deve mettere materialmente a repentaglio la qualità del controllo interno dell’istituto di pagamento né la capacità delle autorità competenti di controllare e documentare che l’istituto di pagamento adempia a tutti gli obblighi definiti dalla presente direttiva. Ai fini del secondo comma, una funzione operativa è considerata importante laddove un’anomalia nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione metterebbero a repentaglio la capacità dell’istituto di pagamento di continuare a conformarsi ai requisiti relativi alla sua autorizzazione richiesta a norma del presente titolo o agli altri obblighi imposti dalla presente direttiva, oppure comprometterebbero gravemente i suoi risultati finanziari o la solidità o la continuità dei suoi servizi di pagamento. Gli Stati membri assicurano che gli istituti di pagamento che esternalizzano funzioni operative importanti soddisfino le condizioni seguenti:
a)
l’esternalizzazione non determina la delega della responsabilità da parte dell’alta dirigenza;
b)
non vengono alterati il rapporto e gli obblighi dell’istituto di pagamento nei confronti dei suoi utenti di servizi di pagamento ai sensi della presente direttiva;
c)
non viene messo a repentaglio il rispetto delle condizioni che l’istituto di pagamento deve soddisfare per essere autorizzato e per conservare tale autorizzazione in conformità del presente titolo;
d)
non viene soppressa o modificata nessuna delle altre condizioni alle quali è stata subordinata l’autorizzazione dell’istituto di pagamento.
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Articolo 19 7.
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Gli istituti di pagamento assicurano che gli agenti o le succursali che agiscono per loro conto ne informino gli utenti di servizi di pagamento.
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Articolo 19 8.
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Gli istituti di pagamento comunicano senza indugio alle autorità competenti del loro Stato membro di origine qualsiasi modifica nell’impiego delle entità a cui vengono esternalizzate attività e, conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4, degli agenti, compresi nuovi agenti.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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