|
+Articolo 19 5. |
Articolo 19 5.L’istituto di pagamento che intenda prestare servizi di pagamento in un altro Stato membro mediante l’impiego di un agente o la costituzione di una succursale segue le procedure di cui all’articolo 28.
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
|