+Articolo 95 Gestione dei rischi operativi e di sicurezza
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Articolo 95 Gestione dei rischi operativi e di sicurezza

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 95 1.
Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento istituiscano un quadro di misure di mitigazione e meccanismi di controllo adeguati per gestire i rischi operativi e di sicurezza, relativi ai servizi di pagamento che prestano. Nell’ambito di tale quadro i prestatori di servizi di pagamento stabiliscono e gestiscono procedure efficaci di gestione degli incidenti, anche per quanto concerne l’individuazione e la classificazione degli incidenti operativi e di sicurezza gravi.

Il primo comma lascia impregiudicata l’applicazione del capo II del regolamento (UE) 2022/2554:

a) 

ai prestatori di servizi di pagamento di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e d), della presente direttiva;

b) 

ai prestatori di servizi di informazione sui conti di cui all’articolo 33, paragrafo 1, della presente direttiva;

c) 

agli istituti di pagamento esentati a norma dell’articolo 32, paragrafo 1, della presente direttiva; e

d) 

agli istituti di moneta elettronica che beneficiano di un’esenzione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE.

Articolo 95 2.
Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento forniscano all’autorità competente, su base annua o a intervalli più ravvicinati determinati dall’autorità competente, una valutazione aggiornata e approfondita dei rischi operativi e di sicurezza relativi ai servizi di pagamento che essi prestano e dell’adeguatezza delle misure di mitigazione e dei meccanismi di controllo messi in atto per affrontarli.
Articolo 95 3.
Entro il 13 luglio 2017 l’ABE, in stretta collaborazione con la BCE e previa consultazione di tutti i portatori di interessi, anche quelli del mercato dei servizi di pagamento, tenendo conto di tutti gli interessi coinvolti, emana, in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti relativi alla definizione, all’attuazione e al controllo delle misure di sicurezza comprese, se del caso, le procedure di certificazione.

L’ABE, in stretta cooperazione con la BCE, rivede gli orientamenti di cui al primo comma periodicamente e in ogni caso almeno ogni due anni.

Articolo 95 4.
Tenendo conto dell’esperienza acquisita nell’applicazione degli orientamenti di cui al paragrafo 3, l’ABE elabora, se richiesto dalla Commissione, progetti di norme tecniche di regolamentazione in merito ai criteri e alle condizioni per la definizione e il controllo delle misure di sicurezza.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 95 5.
L’ABE promuove la cooperazione - condivisione delle informazioni compresa - nel settore dei rischi operativi e di sicurezza associati ai servizi di pagamento tra le autorità competenti e tra le autorità competenti e la BCE e, se del caso, l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito