+Articolo 98 Norme tecniche di regolamentazione in materia di autenticazione e comunicazione
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Articolo 98 Norme tecniche di regolamentazione in materia di autenticazione e comunicazione

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 98 1.

In stretta cooperazione con la BCE e previa consultazione di tutti i portatori di interessi - anche quelli del mercato dei servizi di pagamento - tenendo conto di tutti gli interessi coinvolti, l’ABE emana, a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1093/2010, progetti di norme tecniche di regolamentazione indirizzati ai prestatori di servizi di pagamento, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della presente direttiva, in cui sono specificati:

a) 

i requisiti dell’autenticazione forte del cliente di cui all’articolo 97, paragrafi 1 e 2;

b) 

le esenzioni dall’applicazione dell’articolo 97, paragrafi 1, 2 e 3, sulla base dei criteri stabiliti al paragrafo 3 del presente articolo;

c) 

i requisiti che le misure di sicurezza devono soddisfare conformemente all’articolo 97, paragrafo 3, per tutelare la riservatezza e l’integrità delle credenziali di sicurezza personalizzate degli utenti di servizi di pagamento; e

d) 

i requisiti per standard aperti di comunicazione comuni e sicure ai fini dell’identificazione, dell’autenticazione, della notifica e della trasmissione di informazioni, nonché dell’attuazione delle misure di sicurezza, tra i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto, i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento, i prestatori di servizi di informazione sui conti, i pagatori, i beneficiari e altri prestatori di servizi di pagamento.

Articolo 98 2.

I progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 1 sono elaborati dall’ABE al fine di:

a) 

assicurare un livello adeguato di sicurezza per gli utenti di servizi di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento mediante l’adozione di requisiti efficaci e basati sul rischio;

b) 

assicurare la sicurezza dei fondi e dei dati personali degli utenti di servizi di pagamento;

c) 

garantire e mantenere la concorrenza equa tra i prestatori di servizi di pagamento;

d) 

assicurare la neutralità dei modelli tecnologici e commerciali;

e) 

permettere lo sviluppo di mezzi di pagamento accessibili, innovativi e di facile utilizzo.

Articolo 98 3.

Le esenzioni di cui al paragrafo 1, lettera b), sono basate sui criteri seguenti:

a) 

il livello del rischio connesso al servizio prestato;

b) 

l’importo, la frequenza dell’operazione, o entrambi;

c) 

il canale di pagamento utilizzato per l’esecuzione dell’operazione.

Articolo 98 4.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 1 alla Commissione entro il 13 gennaio 2017.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare tali norme tecniche di regolamentazione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 98 5.
A norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’ABE periodicamente rivede e, se del caso, aggiorna le norme tecniche di regolamentazione, tra l’altro, per tenere conto dell’innovazione e dei progressi tecnologici, nonché delle disposizioni del capo II del regolamento (UE) 2022/2554.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito