+Articolo 100 Autorità competenti
---+Articolo 100 1.
---+Articolo 100 2.
---+Articolo 100 3.
---+Articolo 100 4.
---+Articolo 100 5.
---+Articolo 100 6.

Articolo 100 Autorità competenti

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 100 1.
Gli Stati membri designano le autorità competenti chiamate a garantire e a sorvegliare l’effettiva osservanza della presente direttiva. Tali autorità competenti adottano tutte le misure opportune a tale scopo.

Esse sono:

a) 

autorità competenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, o

b) 

organismi riconosciuti dal diritto nazionale o da autorità pubbliche espressamente autorizzate a tal fine dal diritto nazionale.

Esse non possono essere prestatori di servizi di pagamento, con l’eccezione delle banche centrali nazionali.

Articolo 100 2.
Alle autorità di cui al paragrafo 1 sono conferiti tutti i poteri, e risorse commisurate, necessari all’esercizio delle loro funzioni. Quando più di un’autorità competente è incaricata di garantire e di sorvegliare l’effettiva osservanza della presente direttiva, gli Stati membri assicurano che esse operino in stretta collaborazione per garantire l’efficace esercizio delle rispettive funzioni.
Articolo 100 3.

Le autorità competenti esercitano i loro poteri in conformità del diritto nazionale:

a) 

direttamente in forza della propria autorità o sotto la supervisione delle autorità giudiziarie; o

b) 

mediante richiesta agli organi giurisdizionali competenti a pronunciare la decisione necessaria, se del caso anche presentando appello qualora la richiesta di pronuncia della decisione fosse respinta.

Articolo 100 4.
In caso di violazione o di sospetta violazione delle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono i titoli III e IV, le autorità competenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono quelle costituite dallo Stato membro di origine del prestatore di servizi di pagamento, salvo per quanto concerne gli agenti e le succursali che operano in regime di libero stabilimento, le cui autorità competenti sono quelle dello Stato membro ospitante.
Articolo 100 5.
Gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità competenti designate di cui al paragrafo 1 quanto prima e in ogni caso entro il 13 gennaio 2018. Essi informano la Commissione in merito alla ripartizione delle competenze tra dette autorità. Essi comunicano immediatamente alla Commissione ogni successiva modifica riguardante la designazione delle autorità e le rispettive competenze.
Articolo 100 6.
Previa consultazione della BCE, l’ABE formula, a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti indirizzati alle autorità competenti relativi alle procedure di reclamo da prendere in considerazione per garantire il rispetto del paragrafo 1 del presente articolo. Tali orientamenti sono formulati entro il 13 gennaio 2018 e, se del caso, sono aggiornati periodicamente.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito