+Articolo 100 6.

Articolo 100 6.

Previa consultazione della BCE, l’ABE formula, a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti indirizzati alle autorità competenti relativi alle procedure di reclamo da prendere in considerazione per garantire il rispetto del paragrafo 1 del presente articolo. Tali orientamenti sono formulati entro il 13 gennaio 2018 e, se del caso, sono aggiornati periodicamente.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito