Gli Stati membri provvedono affinché siano istituite, in conformità della pertinente normativa nazionale e dell’Unione ai sensi della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (
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), procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) adeguate, indipendenti, imparziali, trasparenti ed efficaci per la risoluzione delle controversie tra gli utenti e i prestatori di servizi di pagamento, aventi ad oggetto diritti e obblighi derivanti dai titoli III e IV della presente direttiva; per tali procedure si può ricorrere, se del caso, ad organismi competenti esistenti.
►C1
Gli Stati membri assicurano che tali procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) si applichino ai prestatori di servizi di pagamento.
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