+Articolo 103 2.
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Articolo 103 2.
Gli Stati membri consentono alle proprie autorità competenti di divulgare al pubblico qualsiasi sanzione amministrativa applicata per la violazione delle misure adottate nel recepimento della presente direttiva, a meno che tale divulgazione non metta gravemente a rischio i mercati finanziari o arrechi un danno sproporzionato alle parti coinvolte.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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