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+Articolo 4 1. |
Articolo 4 1.Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«ente creditizio», un’impresa che svolge una delle attività seguenti:
a)
raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e concedere crediti per proprio conto;
b)
svolgere una qualsiasi delle attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) se ricorre una delle condizioni seguenti ma l’impresa non è un negoziatore per conto proprio di merci e di quote di emissioni, un organismo di investimento collettivo, un’impresa di assicurazione o un’impresa di investimento per la quale si applica una deroga all’autorizzazione come ente creditizio a norma dell’articolo 8 bis della direttiva 2013/36/UE:
i)
il valore totale delle attività consolidate dell’impresa stabilita nell’Unione, incluse le sue succursali e filiazioni stabilite in un paese terzo, è pari o superiore a 30 miliardi di EUR;
ii)
il valore totale delle attività dell’impresa stabilita nell’Unione, incluse le sue succursali e filiazioni stabilite in un paese terzo, è inferiore a 30 miliardi di EUR e l’impresa fa parte di un gruppo in cui il valore totale delle attività consolidate di tutte le imprese di tale gruppo stabilite nell’Unione, incluse le succursali e le filiazioni stabilite in un paese terzo, che individualmente detengono attività totali inferiori a 30 miliardi di EUR e svolgono una qualsiasi delle attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE, è pari o superiore a 30 miliardi di EUR;
iii)
il valore totale delle attività dell’impresa stabilita nell’Unione, incluse le sue succursali e filiazioni stabilite in un paese terzo, è inferiore a 30 miliardi di EUR e l’impresa fa parte di un gruppo in cui il valore totale delle attività consolidate di tutte le imprese del gruppo che svolgono una qualsiasi delle attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE è pari o superiore a 30 miliardi di EUR, ove l’autorità di vigilanza su base consolidata — in consultazione con il collegio delle autorità di vigilanza — decida in tal senso per far fronte ai potenziali rischi di elusione e ai potenziali rischi per la stabilità finanziaria dell’Unione; Ai fini della lettera b), punti ii) e iii), se l’impresa fa parte di un gruppo di un paese terzo, le attività totali di ciascuna succursale del gruppo di un paese terzo autorizzata nell’Unione sono incluse nel valore totale combinato delle attività di tutte le imprese del gruppo.
2)
«impresa di investimento», un’impresa di investimento secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/CE autorizzata a norma della medesima direttiva, ad eccezione degli enti creditizi;
3)
«ente», un ente creditizio autorizzato a norma dell’articolo 8 della direttiva 2013/36/UE o un’impresa di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 3, della stessa; ▼M9 —————
5)
«impresa di assicurazione», un'impresa di assicurazione secondo la definzione di cui all'articolo 13, punto 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) ( 7 );
6)
«impresa di riassicurazione», un'impresa di riassicurazione secondo la definzione di cui all'articolo 13, punto 4, della direttiva 2009/138/CE;
7)
«organismo di investimento collettivo» o «OIC», un OICVM secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ), o un fondo di investimento alternativo (FIA) secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 );
8)
«organismo del settore pubblico», un ente amministrativo non commerciale dipendente dalle amministrazioni centrali, dalle amministrazioni regionali o dalle autorità locali, o da autorità che esercitano le stesse responsabilità attribuite alle amministrazioni regionali e alle autorità locali, o un'impresa non commerciale che è posseduta da amministrazioni centrali, amministrazioni regionali o autorità locali, o è istituita e finanziata da esse, e che usufruisce di espliciti accordi di garanzia, ivi inclusi gli enti autoamministrati disciplinati per legge che sono soggetti al controllo pubblico;
9)
«organo di amministrazione», un organo di amministrazione secondo la definzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 7, della direttiva 2013/36/UE
10)
«alta dirigenza», alta dirigenza secondo la definzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, della direttiva 2013/36/UE;
11)
«rischio sistemico», un rischio sistemico secondo la definzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 10, della direttiva 2013/36/UE; ▼M17 —————
13)
«cedente», un cedente ai sensi dell’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2017/2402 ( 10 );
14)
«promotore», un promotore ai sensi dell’articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2017/2402;
14 bis)
«prestatore originario», un prestatore originario ai sensi dell’articolo 2, punto 20), del regolamento (UE) 2017/2402;
15)
«impresa madre», un’impresa che controlla, ai sensi del punto 37, una o più imprese;
16)
«filiazione», un’impresa che è controllata, ai sensi del punto 37, da un’altra impresa; le filiazioni di filiazioni sono parimenti considerate come filiazioni dell’impresa che è la loro impresa madre apicale;
17)
«succursale», una sede di attività che costituisce una parte priva di personalità giuridica di un ente e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all'attività dell'ente;
18)
«impresa strumentale», un’impresa la cui attività principale, a prescindere dal fatto che sia fornita a imprese all’interno del gruppo o a clienti esterni al gruppo, consiste in una delle seguenti:
a)
estensione diretta dell’attività bancaria;
b)
leasing operativo, proprietà o gestione di beni, prestazione di servizi di elaborazione dati o qualsiasi altra attività, nella misura in cui tali attività sono accessorie all’attività bancaria;
c)
altra attività che l’ABE considera simile a quelle di cui alle lettere a) e b);
19)
«società di gestione del risparmio», una società di gestione del risparmio come definita all'articolo 2, punto 5, della direttiva 2002/87/CE o un GEFIA come definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, compresi, salvo diversa disposizione, i soggetti di paesi terzi che svolgono attività analoghe e che sono sottoposti alla normativa di un paese terzo che applica requisiti di vigilanza e normativi almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione;
20)
«società di partecipazione finanziaria», un’impresa che soddisfa tutte le condizioni seguenti:
a)
è un ente finanziario;
b)
non è una società di partecipazione finanziaria mista;
c)
ha almeno una filiazione che non è un ente;
d)
più del 50 % di uno qualsiasi degli indicatori seguenti è associato, su base costante, a filiazioni che sono enti o enti finanziari e ad attività svolte dall’impresa stessa non connesse all’acquisizione o alla detenzione di partecipazioni in filiazioni se tali attività sono della stessa natura di quelle svolte da enti o enti finanziari:
i)
il patrimonio netto dell’impresa sulla base della sua situazione consolidata;
ii)
gli attivi dell’impresa sulla base della sua situazione consolidata;
iii)
le entrate dell’impresa sulla base della sua situazione consolidata;
iv)
il personale dell’impresa sulla base della sua situazione consolidata;
v)
altri indicatori considerati rilevanti dall’autorità competente. L’autorità competente può decidere che un soggetto non si qualifica come società di partecipazione finanziaria anche se è soddisfatto uno degli indicatori di cui al primo paragrafo, punti da i) a iv) se l’autorità competente ritiene che l’indicatore pertinente non fornisca un quadro fedele e veritiero delle principali attività e dei principali rischi del gruppo. Prima di adottare tale decisione l’autorità competente consulta l’ABE e fornisce una giustificazione circostanziata e dettagliata di natura qualitativa e quantitativa. L’autorità competente tiene debitamente conto del parere dell’ABE e, qualora decida di discostarsene, trasmette a quest’ultima, entro tre mesi dalla data di ricevimento del parere dell’ABE, le ragioni per cui si è discostata dal relativo parere;
20 bis)
«holding di investimento», una holding di investimento ai sensi all’articolo 4, paragrafo 1, punto 23, del regolamento (UE) 2019/2033;
21)
«società di partecipazione finanziaria mista», una società di partecipazione finanziaria mista secondo la definzione di cui all'articolo 2, punto 15, della direttiva 2002/87/CE;
22)
«società di partecipazione mista», un'impresa madre, diversa da una società di partecipazione finanziaria o da un ente o da una società di partecipazione finanziaria mista, avente come filiazioni almeno un ente;
23)
«impresa di assicurazione di un paese terzo», un'impresa di assicurazione di un paese terzo secondo la definzione di cui all'articolo 13, punto 3, della direttiva 2009/138/CE;
24)
«impresa di riassicurazione di un paese terzo», un'impresa di riassicurazione di un paese terzo secondo la definzione di cui all'articolo 13, punto 6, della direttiva 2009/138/CE;
25)
«impresa di investimento riconosciuta di un paese terzo», un'impresa che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a)
qualora fosse stabilita nell'Unione, essa rientrerebbe nella definizione di impresa di investimento;
b)
è autorizzata in un paese terzo;
c)
è soggetta e conforme a norme prudenziali ritenute dalle autorità competenti rigorose almeno quanto quelle stabilite nel presente regolamento o nella direttiva 2013/36/UE
26)
«ente finanziario», un’impresa che soddisfa entrambe le condizioni seguenti:
a)
non è un ente, una società di partecipazione industriale pura, una società veicolo per la cartolarizzazione, una società di partecipazione assicurativa ai sensi dell’articolo 212, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2009/138/CE o una società di partecipazione assicurativa mista ai sensi dell’articolo 212, paragrafo 1, lettera g), di tale direttiva, tranne nei casi in cui una società di partecipazione assicurativa mista abbia un ente filiazione;
b)
soddisfa una o più delle condizioni seguenti:
i)
l’attività principale dell’impresa consiste nell’assunzione o nella detenzione di partecipazioni o nell’esercizio di una o più delle attività elencate all’allegato I, punti da 2 a 12 e punti 15, 16 e 17 della direttiva 2013/36/UE, o nell’esercizio di uno o più servizi o attività di cui all’allegato I, sezione A o B, della direttiva 2014/65/UE in relazione agli strumenti finanziari elencati nell’allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE;
ii)
l’impresa è un’impresa di investimento, una società di partecipazione finanziaria mista, una holding di investimento, un prestatore di servizi di pagamento quali classificati ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a d) della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ), una società di gestione del risparmio o un’impresa strumentale;
26 bis)
«società di partecipazione industriale pura», un’impresa che soddisfa tutte le condizioni seguenti:
a)
la sua attività principale consiste nell’assunzione o nella detenzione di partecipazioni;
b)
non è contemplata al punto 27, lettera a), o al punto 27, lettere da d) a l), del presente paragrafo, e non è un’impresa di investimento o una società di gestione del risparmio, o un prestatore di servizi di pagamento secondo le categorie di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a d), della direttiva (UE) 2015/2366;
c)
non detiene partecipazioni in un soggetto del settore finanziario;
27)
«soggetto del settore finanziario», uno dei seguenti soggetti:
a)
un ente;
b)
un ente finanziario; ▼M17 —————
d)
un'impresa di assicurazione;
e)
un'impresa di assicurazione di un paese terzo;
f)
un'impresa di riassicurazione;
g)
un'impresa di riassicurazione di un paese terzo;
h)
una società di partecipazione assicurativa secondo la definizione di cui all'articolo 212, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2009/138/CE;
k)
un'impresa esclusa dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE conformemente all'articolo 4 di tale direttiva;
l)
un'impresa di un paese terzo con un'attività principale comparabile a quella dei soggetti di cui alle lettere da a) a k);
28)
«ente impresa madre in uno Stato membro», un ente in uno Stato membro avente come filiazione un ente o un ente finanziario, o che detiene una partecipazione in un ente o ente finanziario, e che non è a sua volta filiazione di un altro ente autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista costituita nello stesso Stato membro;
29)
«ente impresa madre nell'UE», un ente impresa madre in uno Stato membro che non è una filiazione di un altro ente autorizzato in un qualsiasi Stato membro né di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista costituita in un qualsiasi Stato membro;
29 bis)
«impresa di investimento madre in uno Stato membro», un’impresa madre in uno Stato membro che è un’impresa di investimento;
29 ter)
«impresa di investimento madre nell’UE», un’impresa madre nell’UE che è un’impresa di investimento;
29 quater)
«ente creditizio impresa madre in uno Stato membro», un ente impresa madre in uno Stato membro che è un ente creditizio;
29 quinquies)
«ente creditizio impresa madre nell'UE», un ente impresa madre nell'UE che è un ente creditizio;
30)
«società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro», una società di partecipazione finanziaria che non è essa stessa filiazione di un ente autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista costituita nello stesso Stato membro;
31)
«società di partecipazione finanziaria madre nell'UE», una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro che non è una filiazione di un ente autorizzato in un qualsiasi Stato membro o di un'altra società di partecipazione finanziaria né di una società di partecipazione finanziaria mista costituita in un qualsiasi Stato membro;
32)
«società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro», società di partecipazione finanziaria mista che non è essa stessa filiazione di un ente autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista costituita nello stesso Stato membro;
33)
«società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE», una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro che non è una filiazione di un ente autorizzato in un qualsiasi Stato membro né di un'altra società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista costituita in un qualsiasi Stato membro;
34)
«controparte centrale» o «CCP», una CCP secondo la definzione di cui all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012;
35)
«partecipazione»: una partecipazione quale definita all’articolo 2, punto (2), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ), o il fatto di detenere, direttamente o indirettamente, il 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un’impresa;
36)
«partecipazione qualificata», possesso, diretto o indiretto, di almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto in un'impresa ovvero che consente l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale impresa;
37)
«controllo», il legame esistente tra un’impresa madre e una filiazione descritto all’articolo 22 della direttiva 2013/34/UE ovvero nei principi contabili cui un ente è soggetto ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 13 ) o una relazione analoga tra una persona fisica o giuridica e un’impresa;
38)
«stretti legami», una situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate secondo una delle seguenti modalità:
a)
da una partecipazione, ossia dal possesso, diretto o tramite un legame di controllo, del 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
b)
da un legame di controllo;
c)
da un legame di controllo duraturo di entrambe o tutte allo stesso soggetto terzo;
39)
«gruppo di clienti connessi»:
a)
due o più persone fisiche o giuridiche le quali, salvo diversamente indicato, costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio, in quanto una di esse controlla direttamente o indirettamente l'altra o le altre;
b)
due o più persone fisiche o giuridiche tra le quali non vi sono rapporti di controllo di cui alla lettera a), ma che devono essere considerate un insieme unitario sotto il profilo del rischio poiché sono interconnesse in modo tale che, se una di esse si trova in difficoltà finanziarie, in particolare difficoltà di finanziamento (funding) o di rimborso dei debiti, anche l'altra o tutte le altre incontrerebbero con tutta probabilità difficoltà di finanziamento o di rimborso dei debiti. Salve le lettere a) e b), nel caso in cui un'amministrazione centrale ha il controllo diretto su più di una persona fisica o giuridica, o ha legami diretti con più di una persona fisica o giuridica, l'insieme costituito dall'amministrazione centrale e da tutte le persone fisiche o giuridiche da essa direttamente o indirettamente controllate conformemente alla lettera a), o ad essa legate conformemente alla lettera b), può non essere considerato come un gruppo di clienti connessi. L'esistenza di un gruppo di clienti connessi formato dall'amministrazione centrale e da altre persone fisiche o giuridiche può essere invece valutato separatamente per ciascuna delle persone da essa direttamente controllate conformemente alla lettera a), o ad essa legate direttamente conformemente alla lettera b), e per tutte le persone fisiche e giuridiche controllate da tale persona conformemente alla lettera a) o legate a tale persona conformemente alla lettera b), compresa l'amministrazione centrale. Lo stesso vale per le amministrazioni regionali o le autorità locali cui si applica l'articolo 115, paragrafo 2. Due o più persone fisiche o giuridiche che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a) o b) a causa della loro esposizione diretta alla stessa CCP per attività di compensazione non sono considerate come costituenti un gruppo di clienti connessi;
40)
«autorità competente», una pubblica autorità o un ente ufficialmente riconosciuto dal diritto nazionale che, in quanto soggetti appartenenti al sistema di vigilanza in vigore nello Stato membro interessato, sono abilitati, in virtù del diritto nazionale, all'esercizio della vigilanza sugli enti;
41)
«autorità di vigilanza su base consolidata», un'autorità competente responsabile dell'esercizio della vigilanza su base consolidata ai sensi dell'articolo 111 della direttiva 2013/36/UE;
42)
«autorizzazione», un atto emanato dalle autorità, sotto qualsiasi forma, dal quale deriva il diritto di esercitare l'attività;
43)
«Stato membro d'origine», lo Stato membro nel quale un ente ha ricevuto l'autorizzazione;
44)
«Stato membro ospitante», lo Stato membro nel quale un ente ha una succursale o presta servizi;
45)
«banche centrali del SEBC», le banche centrali nazionali che sono membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e la Banca centrale europea (BCE);
46)
«banche centrali», le banche centrali del SEBC e le banche centrali dei paesi terzi;
47)
«situazione consolidata», la situazione che risulta dall'applicazione dei requisiti del presente regolamento, conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, a un ente come se tale ente formasse, insieme a uno o diversi altri soggetti, un ente unico;
48)
«base consolidata», sulla base della situazione consolidata;
49)
«base subconsolidata», sulla base della situazione consolidata dell'ente impresa madre, della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista ad esclusione di un sottogruppo di soggetti o sulla base della situazione consolidata di un ente impresa madre, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista che non è l'ente impresa madre, o la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista apicale;
50)
«strumento finanziario»:
a)
un contratto che dà origine, per una parte, ad un'attività finanziaria e, per un'altra, ad una passività finanziaria o ad uno strumento di capitale;
b)
qualsiasi strumento specificato nella sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE;
c)
uno strumento finanziario derivato;
d)
uno strumento finanziario primario;
e)
uno strumento a pronti. Gli strumenti di cui alle lettere a), b) e c) sono strumenti finanziari soltanto se il loro valore è derivato dal prezzo di uno strumento finanziario sottostante o di un altro elemento sottostante, da un tasso o da un indice;
51)
«capitale iniziale», l’importo e la tipologia di fondi propri di cui all’articolo 12 della direttiva 2013/36/UE;
52)
«rischio operativo», il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di processi, risorse umane e sistemi interni oppure da eventi esogeni, ivi compresi, tra l’altro, il rischio giuridico, il rischio di modello o il rischio relativo alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) ma non il rischio strategico e di reputazione;
52 bis)
«rischio giuridico», il rischio di perdite, compresi i costi, le ammende, le sanzioni o i danni punitivi, in cui potrebbe incorrere un ente in conseguenza di eventi che danno luogo a procedimenti giudiziari, tra cui:
a)
azioni di vigilanza e transazioni private;
b)
mancata azione, nei casi in cui tale azione sia necessaria per rispettare un obbligo giuridico;
c)
azione intrapresa per evitare il rispetto di un obbligo giuridico;
d)
eventi di condotta illecita, ossia eventi dovuti a dolo o negligenza, compresa l’inadeguata offerta di servizi finanziari o la fornitura di informazioni inadeguate o fuorvianti sul rischio finanziario dei prodotti venduti dall’ente;
e)
mancato rispetto di qualsiasi obbligo derivante da disposizioni legislative o regolamentari nazionali o internazionali;
f)
mancato rispetto di qualsiasi obbligo derivante da accordi contrattuali, norme interne e codici di condotta stabiliti in conformità alle norme e alle prassi nazionali o internazionali;
g)
mancato rispetto delle norme in materia di etica;
52 ter)
«rischio di modello», il rischio di perdite derivanti da decisioni basate principalmente sui risultati di modelli interni, a causa di errori nella progettazione, nello sviluppo, nella stima dei parametri, nell’attuazione, nell’utilizzo o nel monitoraggio di tali modelli, incluso quanto segue:
a)
l’inadeguata progettazione di un determinato modello interno e delle sue caratteristiche;
b)
l’inadeguata verifica dell’idoneità di un determinato modello interno per lo strumento finanziario da valutare o per il prodotto per cui è necessario stabilire il prezzo, o della sua idoneità per le condizioni di mercato applicabili;
c)
gli errori nell’applicazione di un determinato modello interno;
d)
l’erroneità delle valutazioni al valore di mercato e della misurazione del rischio a seguito di un errore al momento dell’inserimento di una negoziazione nel sistema di negoziazione;
e)
l’uso di un determinato modello interno o dei suoi risultati per uno scopo al quale esso non è destinato o per il quale non è stato concepito, compresa la manipolazione dei parametri di modellizzazione;
f)
il monitoraggio o la validazione non tempestivi o inefficaci delle prestazioni o della capacità previsionale del modello per valutare se quest’ultimo sia ancora adeguato allo scopo;
52 quater)
«rischio informatico», il rischio di perdite correlate a qualunque circostanza ragionevolmente identificabile legata all’uso della rete e dei sistemi informatici che, qualora si concretizzi, potrebbe compromettere la sicurezza della rete e dei sistemi informatici, di eventuali strumenti o processi dipendenti dalle tecnologie, delle operazioni e dei processi, oppure della fornitura dei servizi, producendo effetti avversi nell’ambiente digitale o fisico;
52 quinquies)
«rischio ambientale, sociale e di governance» o «rischio ESG», il rischio di effetti finanziari negativi per un ente dovuti all’impatto, presente o futuro, dei fattori ambientali, sociali o di governance (environmental, social or governance — ESG) sulle controparti o le attività investite di tale ente. I rischi ambientali, sociali e di governance si concretizzano nelle categorie tradizionali dei rischi finanziari;
52 sexies)
«rischio ambientale», il rischio di effetti finanziari negativi per un ente dovuti all’impatto, presente o futuro, di fattori ambientali sulle controparti o le attività investite di tale ente, compresi i fattori connessi alla transizione verso gli obiettivi di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 14 ); il rischio ambientale comprende sia il rischio fisico che il rischio di transizione;
52 septies)
«rischio fisico», nell’ambito del rischio ambientale, il rischio di effetti finanziari negativi per un ente dovuti all’impatto, presente o futuro, degli effetti fisici dei fattori ambientali sulle controparti o sulle attività investite di tale ente;
52 octies)
«rischio di transizione», nell’ambito del rischio ambientale, il rischio di effetti finanziari negativi per un ente dovuti all’impatto, presente o futuro, della transizione verso un’economia sostenibile dal punto di vista ambientale sulle controparti o le attività investite di tale ente;
52 nonies)
«rischio sociale», il rischio di effetti finanziari negativi per un ente dovuti all’impatto, presente o futuro, dei fattori sociali sulle controparti o le attività investite di tale ente;
52 decies)
«rischio di governance», il rischio di effetti finanziari negativi per un ente dovuti all’impatto, presente o futuro, dei fattori di governance sulle controparti o le attività investite di tale ente;
53)
«rischio di diluizione», il rischio che l'importo di un credito sia ridotto tramite la concessione di crediti, in contante o in altra forma, a favore del debitore;
54)
«probabilità di default» o «PD», la probabilità di default di un debitore o, ove applicabile, di una linea di credito nell’orizzonte temporale di un anno e, nel contesto del rischio di diluizione, la probabilità di diluizione nell’orizzonte temporale di un anno;
55)
«perdita in caso di default» o «LGD», il rapporto tra la perdita su un’esposizione relativa a una singola linea di credito a causa del default di un debitore o, ove applicabile, di una linea di credito e l’importo in essere al momento del default o a una determinata data di riferimento successiva alla data del default e, nel contesto del rischio di diluizione, la perdita in caso di diluizione, ossia il rapporto tra la perdita su un’esposizione relativa a un credito acquistato dovuta alla diluizione e l’importo in essere del credito acquistato;
56)
«fattore di conversione» o «fattore di conversione del credito» o «CCF», il rapporto tra l’importo non utilizzato di un impegno di una singola linea di credito che potrebbe essere utilizzato a partire da un determinato momento prima del default e pertanto in essere al momento del default e l’importo non utilizzato dell’impegno derivante da tale linea, dove l’entità dell’impegno è determinata dal limite prestabilito, a meno che il limite non prestabilito sia più elevato;
57)
«attenuazione del rischio di credito», una tecnica utilizzata dagli enti per ridurre il rischio di credito associato alle esposizioni da essi detenute;
58)
«protezione del credito di tipo reale» o «FCP», la tecnica di attenuazione del rischio di credito in base alla quale la riduzione del rischio di credito sull’esposizione di un ente deriva dal diritto dell’ente, nell’eventualità del default del debitore o della linea di credito o al verificarsi di altri eventi creditizi specifici che riguardano il debitore, di liquidare talune attività o taluni importi o di ottenerne il trasferimento o l’appropriazione o di conservarne il possesso o di ridurre l’importo dell’esposizione all’ammontare della differenza tra l’importo dell’esposizione e l’importo di un credito nei confronti dell’ente, ovvero di sostituirlo con tale ammontare;
59)
«protezione del credito di tipo personale» o «UFCP», la tecnica di attenuazione del rischio di credito in base alla quale la riduzione del rischio di credito sull’esposizione di un ente deriva dall’obbligo di un terzo di pagare un determinato importo nell’eventualità del default del debitore o della linea di credito, o al verificarsi di altri specifici eventi creditizi;
60)
«strumento assimilato al contante», un certificato di deposito, un’obbligazione, compresa l’obbligazione garantita, o qualsiasi altro strumento non subordinato emesso da un ente prestatore, per il quale tale ente prestatore ha già ricevuto il pagamento integrale e che sarà rimborsato incondizionatamente dall’ente al valore nominale;
60 bis)
«oro fisico», oro sotto forma di merce, compresi barre d’oro, lingotti e monete, comunemente accettato dal mercato dei metalli preziosi, dove esistono mercati liquidi per l’oro fisico, il cui valore è determinato dal valore del contenuto di oro, definito in termini di purezza e massa, piuttosto che dal suo interesse per i numismatici;
61)
«cartolarizzazione», una cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2017/2402;
62)
«posizione verso la cartolarizzazione», una posizione verso la cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 2, punto 19), del regolamento (UE) 2017/2402;
63)
«ricartolarizzazione», una ricartolarizzazione ai sensi dell’articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 2017/2402;
64)
«posizione verso la ricartolarizzazione», un'esposizione nei confronti di una ricartolarizzazione;
65)
«supporto di credito», un meccanismo contrattuale mediante il quale la qualità creditizia di una posizione verso la cartolarizzazione migliora rispetto alla qualità che detta posizione avrebbe avuto in assenza di tale supporto, che comprende il supporto fornito dalla presenza nella cartolarizzazione di più segmenti di rango subordinato (junior) o da altri tipi di protezione del credito;
66)
«società veicolo per la cartolarizzazione» o «SSPE», una società veicolo per la cartolarizzazione o SSPE ai sensi dell’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/2402;
67)
«segmento» (tranche), un segmento (tranche) ai sensi dell’articolo 2, punto 6), del regolamento (UE) 2017/2402;
68)
«valutazione in base ai prezzi di mercato», la valutazione delle posizioni in base a prezzi di chiusura prontamente disponibili forniti da fonti indipendenti, tra cui i prezzi di borsa, le quotazioni a video o quelle fornite da diversi broker indipendenti di elevata reputazione;
69)
«valutazione in base ad un modello», qualsiasi valutazione basata su un parametro di riferimento o estrapolata o altrimenti calcolata a partire da uno o più dati di mercato;
70)
«verifica indipendente dei prezzi», una procedura di verifica periodica dell'esattezza e dell'indipendenza dei prezzi di mercato o dei dati immessi nei modelli;
71)
«capitale ammissibile»:
a)
ai fini della parte due, titolo III, la somma dei seguenti elementi:
i)
capitale di classe 1 di cui all'articolo 25, senza applicazione della deduzione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto i);
ii)
capitale di classe 2 di cui all'articolo 71 pari o inferiore ad un terzo del capitale di classe 1 calcolato ai sensi del punto i) della presente lettera;
72)
«borsa valori riconosciuta», una borsa valori che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a)
è un mercato regolamentato o un mercato di un paese terzo che è considerato equivalente a un mercato regolamentato in conformità della procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/65/UE;
b)
ha un meccanismo di compensazione secondo il quale i contratti elencati nell'allegato II sono soggetti alla costituzione di margini giornalieri che a giudizio delle autorità competenti forniscono una protezione adeguata;
73)
«benefici pensionistici discrezionali», i benefici pensionistici aggiuntivi accordati su base discrezionale da un ente a un dipendente come parte della componente variabile della remunerazione di tale dipendente, esclusi i diritti maturati da un dipendente nell'ambito del sistema pensionistico della società;
74)
«valore del credito ipotecario», il valore dell'immobile quale determinato in base ad una prudente valutazione della futura commerciabilità dell'immobile, tenuto conto delle caratteristiche durevoli a lungo termine dell'immobile, delle condizioni normali e locali del mercato, dell'uso corrente dell'immobile e dei suoi appropriati usi alternativi;
74 bis)
«valore dell’immobile», il valore di un immobile residenziale o di un immobile non residenziale determinato conformemente all’articolo 229, paragrafo 1;
75)
«immobile residenziale», uno degli elementi seguenti:
a)
un immobile che ha la natura di abitazione e che soddisfa tutte le leggi e i regolamenti applicabili che consentono l’occupazione a fini abitativi;
b)
un immobile che ha la natura di abitazione e che è ancora in costruzione, a condizione che si preveda che l’immobile soddisfi tutte le leggi e i regolamenti applicabili che consentono l’occupazione a fini abitativi;
c)
il diritto di abitare un appartamento in cooperative edilizie situate in Svezia;
d)
un terreno accessorio di un bene immobile di cui alla lettera a), b) o c);
75 bis)
«immobile non residenziale», un immobile che non è un immobile residenziale;
75 ter)
«esposizione inerente ad immobili produttori di reddito» o «esposizione IPRE», un’esposizione garantita da uno o più immobili residenziali o immobili non residenziali per cui l’adempimento delle obbligazioni creditizie relative all’esposizione dipende in misura rilevante dai flussi di cassa generati dagli immobili che garantiscono tale esposizione, piuttosto che dalla capacità del debitore di adempiere alle obbligazioni creditizie da altre fonti; la fonte principale di tali flussi di cassa consiste nei canoni di leasing o di locazione o nei proventi della vendita degli immobili residenziali o degli immobili non residenziali;
75 quater)
«esposizione inerente ad immobili non produttori di reddito» o «esposizione non-IPRE», qualsiasi esposizione garantita da uno o più immobili residenziali o immobili non residenziali che non è un’esposizione IPRE;
75 quinquies)
«esposizione garantita da immobili residenziali» o «esposizione garantita da un’ipoteca su immobili residenziali», un’esposizione garantita da immobili residenziali o un’esposizione considerata tale conformemente all’articolo 108, paragrafo 4;
75 sexies)
«esposizione garantita da immobili non residenziali» o «esposizione garantita da un’ipoteca su immobili non residenziali», un’esposizione garantita da immobili non residenziali;
75 septies)
«esposizione garantita da beni immobili» o «esposizione garantita da un’ipoteca su beni immobili» o «esposizione assistita da garanzie immobiliari», un’esposizione garantita da immobili residenziali o immobili non residenziali o un’esposizione considerata tale conformemente all’articolo 108, paragrafo 4;
76)
«valore di mercato», per i beni immobili, l'importo stimato al quale l'immobile verrebbe venduto alla data della valutazione in un'operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato dopo un'adeguata promozione commerciale, nell'ambito della quale entrambe le parti hanno agito con cognizione di causa, con prudenza e senza essere soggette a costrizioni;
77)
«disciplina contabile applicabile», le norme contabili a cui l'ente è soggetto ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 o della direttiva 86/635/CEE;
78)
«tasso annuale di default», il rapporto tra il numero di debitori o, se la definizione di default è applicata a livello di linea di credito a norma dell’articolo 178, paragrafo 1, secondo comma, il numero di linee di credito rispetto ai quali si considera sia intervenuto un default in un periodo che inizia un anno prima di una data di osservazione T e il numero di debitori, o, se la definizione di default è applicata a livello di linea di credito a norma dell’articolo 178, paragrafo 1, secondo comma, il numero di linee di credito assegnati a tale classe o pool un anno prima di tale data di osservazione T;
78 bis)
«esposizioni per l’acquisizione, lo sviluppo e la costruzione di terreni» o «esposizioni ADC», esposizioni verso società o società veicolo che finanziano l’acquisizione di terreni a fini di sviluppo e costruzione o che finanziano lo sviluppo e la costruzione di immobili residenziali o immobili non residenziali;
78 ter)
«esposizione non ADC», qualsiasi esposizione garantita da uno o più immobili residenziali o immobili non residenziali che non è un’esposizione ADC; ▼M17 —————
80)
«finanziamento al commercio», i finanziamenti, comprese le garanzie, connessi allo scambio di beni e servizi sotto forma di prodotti finanziari con scadenza fissa a breve termine, generalmente inferiore a un anno, senza rinnovo automatico;
81)
«crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico», prestiti o crediti per il finanziamento dell'esportazione di beni e servizi per il quale un'agenzia ufficiale per il credito all'esportazione fornisce garanzie, assicurazione o finanziamento diretto;
82)
«contratto di vendita con patto di riacquisto» e «contratto di vendita con patto di riacquisto passivo», qualsiasi contratto con il quale un ente o la sua controparte trasferisce titoli o merci o diritti garantiti riguardanti la proprietà di titoli o merci, quando la garanzia è emessa da una borsa valori riconosciuta che detiene i diritti sui titoli o sulle merci e il contratto non consente all'ente di trasferire o costituire in garanzia un particolare titolo o merce contemporaneamente presso più controparti, con l'impegno a riacquistarli; oppure titoli o merci della stessa specie ad un determinato prezzo e ad una data futura stabilita o da stabilire da parte di chi effettua il trasferimento: si tratta di un contratto di vendita con patto di riacquisto per l'ente che vende i titoli o le merci e di un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo per l'ente che li acquista;
83)
«operazione di vendita con patto di riacquisto», qualsiasi operazione disciplinata da un contratto di vendita con patto di riacquisto o un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo;
84)
«contratto di vendita con patto di riacquisto semplice», un'operazione di vendita con patto di riacquisto di un unico tipo di attività o di attività simili, non complesse, di contro a un paniere di attività;
85)
«posizioni detenute a fini di negoziazione»:
a)
posizioni in proprio e posizioni derivanti da servizi alla clientela e di supporto agli scambi;
b)
posizioni che si intende rivendere nel breve periodo;
c)
posizioni per le quali si intende beneficiare nel breve periodo di differenze di prezzo effettive o attese tra prezzi di acquisto e di vendita, o di altre variazioni di prezzo o di tasso d'interesse;
86)
«portafoglio di negoziazione», l'insieme delle posizioni in strumenti finanziari e su merci detenute da un ente a fini di negoziazione o per coprire posizioni detenute a fini di negoziazione in conformità dell'articolo 104;
87)
«sistema multilaterale di negoziazione», un sistema multilaterale di negoziazione secondo la definzione di cui all'articolo 4, punto 15, della direttiva 2004/39/CE;
88)
«controparte centrale qualificata» o «QCCP», una controparte centrale che è stata autorizzata conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta conformemente all'articolo 25 di tale regolamento;
89)
«fondo di garanzia», un fondo istituito da una CCP conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 648/2012 e utilizzato conformemente all'articolo 45 di tale regolamento;
90)
«contributo prefinanziato al fondo di garanzia di una CCP», un contributo al fondo di garanzia di una CCP in caso di default che è versato da un ente;
91)
«esposizione da negoziazione», un'esposizione corrente, comprensiva del margine di variazione dovuto al partecipante diretto ma non ancora ricevuto, e qualsiasi esposizione potenziale futura di un partecipante diretto o di un cliente verso una CCP derivante dai contratti e dalle operazioni elencati all'articolo 301, paragrafo 1, lettere a), b) e c), nonché il margine iniziale;
92)
«mercato regolamentato», un mercato secondo la definzione di cui all'articolo 4, punto 14, della direttiva 2004/39/CE;
93)
«leva finanziaria», il rapporto tra le dimensioni relative, delle attività di un ente, delle sue obbligazioni fuori bilancio e delle sue obbligazioni potenziali a pagare, a consegnare o a fornire garanzie reali, comprese le obbligazioni derivanti da finanziamenti (funding) ricevuti, impegni assunti, derivati o contratti di vendita con patto di riacquisto, ma escluse le obbligazioni che possono essere fatte valere solo durante la liquidazione dell'ente, rispetto ai fondi propri di tale ente;
94)
«rischio di leva finanziaria eccessiva», il rischio risultante dalla vulnerabilità di un ente dovuta alla leva finanziaria, attuale o potenziale, che può richiedere misure correttive non previste del suo piano di impresa, tra cui la dismissione immediata di attività, con conseguenti perdite o aggiustamenti della valutazione delle restanti attività;
95)
«rettifica di valore su crediti», l'importo degli accantonamenti per perdite su crediti generici e specifici in ordine a rischi di credito rilevati nel bilancio dell'ente conformemente alla disciplina contabile applicabile;
96)
«copertura interna», una posizione che compensa in misura sostanziale le componenti di rischio tra una posizione compresa nel portafoglio di negoziazione e una o più posizioni esterne al portafoglio di negoziazione o tra due unità di negoziazione;
97)
«obbligazione di riferimento», un'obbligazione impiegata per determinare il valore di regolamento per contante di un derivato su crediti;
98)
«agenzia esterna di valutazione del merito di credito» o «ECAI», un'agenzia di rating del credito registrata o certificata conformemente al regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito ( 15 ), o una banca centrale che emette rating del credito che sono esenti dall'applicazione del regolamento (CE) n. 1060/2009;
99)
«ECAI prescelta», un'ECAI scelta da un ente;
100)
«altre componenti di conto economico complessivo accumulate» (accumulated other comprehensive income), lo stesso significato di cui al principio contabile internazionale (IAS) 1, applicabile a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002;
101)
«fondi propri di base», fondi propri di base ai sensi dell'articolo 88 della direttiva 2009/138/CE;
102)
«elementi assicurativi dei fondi propri di classe 1», elementi dei fondi propri di base di imprese soggette ai requisiti della direttiva 2009/138/CE qualora tali elementi siano classificati nella classe 1 ai sensi della direttiva 2009/138/CE, conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, di tale direttiva;
103)
«elementi assicurativi dei fondi propri aggiuntivi di classe 1», elementi dei fondi propri di base di imprese soggette ai requisiti della direttiva 2009/138/CE qualora tali elementi siano classificati nella classe 1 ai sensi della direttiva 2009/138/CE, conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, di tale direttiva e l'inclusione di tali elementi sia limitata dagli atti delegati adottati conformemente all'articolo 99 di tale direttiva;
104)
«elementi assicurativi dei fondi propri di classe 2», elementi dei fondi propri di base di imprese soggette ai requisiti della direttiva 2009/138/CE qualora tali elementi siano classificati nella classe 2 ai sensi della direttiva 2009/138/CE, conformemente all'articolo 94, paragrafo 2, di tale direttiva;
105)
«elementi assicurativi dei fondi propri di classe 3», elementi assicurativi dei fondi propri di base di imprese soggette ai requisiti della direttiva 2009/138/CE qualora tali elementi siano classificati nella classe 3 ai sensi della direttiva 2009/138/CE, conformemente all'articolo 94, paragrafo 3, di tale direttiva;
106)
«attività fiscali differite», lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile;
107)
«attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura», attività fiscali differite il cui valore futuro può essere realizzato soltanto nel caso in cui l'ente generi un utile imponibile in futuro;
108)
«passività fiscali differite», lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile;
109)
«attività dei fondi pensione a prestazioni definite», le attività di un fondo o un piano pensionistico, a seconda del caso, a prestazioni definite, calcolate dopo la sottrazione degli obblighi previsti dallo stesso fondo o piano;
110)
«distribuzione», il pagamento di dividendi o interessi, in qualsiasi forma;
111)
«impresa finanziaria», lo stesso significato di cui all'articolo 13, punto 25, lettere b) e d), della direttiva 2009/138/CE;
112)
«fondi per rischi bancari generali», lo stesso significato di cui all'articolo 38 della direttiva 86/635/CEE;
113)
«avviamento», lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile;
114)
«partecipazione indiretta», qualsiasi esposizione verso un soggetto intermedio che abbia un’esposizione in strumenti di capitale emessi da un soggetto del settore finanziario o in passività emesse da un ente per cui, se gli strumenti di capitale emessi dal soggetto del settore finanziario o le passività emesse dall’ente fossero cancellati definitivamente, la perdita che subirebbe di conseguenza l’ente non sarebbe significativamente diversa da quella che subirebbe in caso di possesso diretto di tali strumenti di capitale emessi dal soggetto del settore finanziario o di tali passività emesse dall’ente;
115)
«attività immateriali», lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile, comprensivo dell'avviamento;
116)
«altri strumenti di capitale», strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario che non hanno i requisiti per essere considerati strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2, o elementi assicurativi dei fondi propri di classe 1, elementi assicurativi dei fondi propri aggiuntivi di classe 1, elementi assicurativi dei fondi propri di classe 2 o elementi assicurativi dei fondi propri di classe 3;
117)
«altre riserve», riserve ai sensi della disciplina contabile applicabile, che devono essere rese pubbliche in virtù del principio contabile applicabile, esclusi gli importi già compresi nelle altre componenti di conto economico complessivo accumulate o negli utili non distribuiti;
118)
«fondi propri», la somma del capitale di classe 1 e del capitale di classe 2;
119)
«strumenti di fondi propri», strumenti di capitale emessi dall'ente che hanno i requisiti per essere considerati strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2;
120)
«interesse di minoranza», l'importo del capitale primario di classe 1 di una filiazione di un ente attribuibile a persone fisiche o giuridiche diverse da quelle incluse nell'ambito del consolidamento prudenziale dell'ente;
121)
«profitto», lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile;
122)
«partecipazione incrociata reciproca», il possesso, da parte di un ente, di strumenti di fondi propri o di altri strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario quando tali soggetti possiedono anche strumenti di fondi propri emessi dall'ente;
123)
«utili non distribuiti», i profitti e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio in virtù della disciplina contabile applicabile;
124)
«riserva sovrapprezzo azioni», lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile;
125)
«differenze temporanee», lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile;
126)
«posizione sintetica», un investimento da parte di un ente in uno strumento finanziario il cui valore è direttamente collegato al valore degli strumenti di capitale emessi da un soggetto del settore finanziario o al valore delle passività emesse da un ente;
127)
«sistema di garanzia reciproca», un sistema che soddisfa tutte le condizioni seguenti:
a)
gli enti rientrano nello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, o sono affiliati permanentemente, nell'ambito di una rete, a un organismo centrale;
b)
gli enti sono consolidati integralmente conformemente all’articolo 22 della direttiva 2013/34/UE e sono inclusi nella vigilanza su base consolidata di un ente che è un ente impresa madre in uno Stato membro conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, del presente regolamento e soggetto ai requisiti in materia di fondi propri;
c)
l'ente impresa madre in uno Stato membro e le filiazioni sono stabiliti nello stesso Stato membro e sono soggetti ad autorizzazione e vigilanza da parte della stessa autorità competente;
d)
l'ente impresa madre in uno Stato membro e le filiazioni che sono entrati a far parte di un accordo sulla responsabilità previsto in via contrattuale o dalla legge che tutela detti enti e in particolare ne assicura la liquidità e la solvibilità, al fine di evitare il fallimento nel caso in cui ciò fosse necessario;
e)
esistono accordi per garantire la pronta disponibilità di mezzi finanziari in forma di capitale e di liquidità, se necessario, in applicazione del regime di responsabilità previsto in via contrattuale o dalla legge di cui alla lettera d);
f)
l'adeguatezza degli accordi di cui alle precedenti lettere d) ed e) è monitorata con regolarità dall'autorità competente;
g)
il periodo minimo di preavviso per l'uscita volontaria di una filiazione dall'accordo di responsabilità è di dieci anni;
h)
l'autorità competente ha il potere di vietare l'uscita volontaria di una filiazione dall'accordo di responsabilità;
128)
«elementi distribuibili», l'ammontare dei profitti alla fine dell'ultimo esercizio, aumentato degli utili portati a nuovo e delle riserve disponibili a tale scopo prima della distribuzione ai possessori di strumenti di fondi propri, diminuito delle eventuali perdite degli esercizi precedenti, degli utili non distribuibili conformemente alla normativa dell'Unione o nazionale o alle regolamentazioni interne dell'ente e delle somme iscritte in riserve non distribuibili conformemente alla normativa nazionale o allo statuto dell'ente, in ciascun caso relativamente alla categoria specifica degli strumenti di fondi propri, a cui si riferiscono la normativa dell'Unione o nazionale, le regolamentazioni interne dell'ente o lo statuto; tali utili, perdite e riserve sono determinati sulla base dei conti individuali dell'ente e non dei conti consolidati;
129)
«gestore», un gestore ai sensi del dell’articolo 2, punto 13), del regolamento (UE) 2017/2402;
130)
«autorità di risoluzione», un'autorità di risoluzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2014/59/UE;
130 bis)
«pertinente autorità del paese terzo», l’autorità competente di un paese terzo quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 90, della direttiva 2014/59/UE;
131)
«entità soggetta a risoluzione», un'entità soggetta a risoluzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 83 bis, della direttiva 2014/59/UE;
132)
«gruppo soggetto a risoluzione», un gruppo soggetto a risoluzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 83 ter, della direttiva 2014/59/UE;
133)
«ente a rilevanza sistemica a livello globale o G-SII», un ente a rilevanza sistemica a livello globale individuato a norma dell'articolo 131, paragrafo 1 e 2, della direttiva 2013/36/UE;
134)
«ente a rilevanza sistemica a livello globale non UE o G-SII non UE», un gruppo bancario o una banca a rilevanza sistemica a livello globale (G-SIB) che non è un G-SII e che è incluso nell'elenco di G-SIB pubblicato dal Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board), regolarmente aggiornato;
135)
«filiazione significativa», una filiazione che soddisfa una o più delle seguenti condizioni su base individuale o consolidata:
a)
la filiazione detiene più del 5 % delle attività consolidate ponderate per il rischio della sua impresa madre apicale;
b)
la filiazione genera più del 5 % del reddito operativo totale della sua impresa madre apicale;
c)
la misura dell'esposizione complessiva di cui all'articolo 429, paragrafo 4, del presente regolamento, della filiazione, è superiore al 5 % della misura dell'esposizione complessiva consolidata della sua impresa madre apicale. Ai fini della determinazione della filiazione significativa, ove si applichi l'articolo 21 ter, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, le due imprese madri nell'UE intermedie sono considerate un'unica filiazione sulla base della loro situazione consolidata;
136)
«soggetto G-SII», un soggetto dotato di personalità giuridica che è un G-SII o fa parte di un G-SII o di un G-SII non UE;
137)
«strumento del bail-in», uno strumento del bail-in ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 57, della direttiva 2014/59/UE;
138)
«gruppo», un gruppo di imprese di cui almeno una è un ente, composto da un'impresa madre e dalle sue filiazioni, o da imprese tra loro collegate ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 16 );
139)
«operazione di finanziamento tramite titoli», un'operazione di vendita con patto di riacquisto, un'operazione di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito o un finanziamento con margini;
140)
«margine iniziale» o «IM», la garanzia, eccetto il margine di variazione, raccolta da o fornita a un soggetto per coprire l'esposizione corrente e potenziale futura di un'operazione o di un portafoglio di operazioni nel periodo necessario per liquidare tali operazioni o coprire nuovamente il loro rischio di mercato in seguito al default della controparte dell'operazione o del portafoglio di operazioni;
141)
«rischio di mercato», il rischio di perdite derivanti da variazioni dei prezzi di mercato, in particolare dei tassi di cambio o dei prezzi delle merci;
142)
«rischio di cambio», il rischio di perdite derivanti da variazioni dei tassi di cambio;
143)
«rischio di posizione in merci», il rischio di perdite derivanti da variazioni dei prezzi delle merci;
144)
«unità di negoziazione», un gruppo ben definito di negoziatori (dealer) istituito dall’ente in conformità dell’articolo 104 ter, paragrafo 1, per gestire congiuntamente un portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione o posizioni esterne al portafoglio di negoziazione di cui ai paragrafi 5 e 6 di detto articolo, applicando una strategia di business ben definita e coerente e operando nell’ambito della stessa struttura di gestione dei rischi;
145)
«ente piccolo e non complesso», un ente che soddisfa tutte le condizioni seguenti:
a)
non si tratta di un grande ente;
b)
il valore totale delle sue attività su base individuale o, ove applicabile, su base consolidata in conformità del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE è in media pari o inferiore alla soglia di 5 miliardi di EUR nel quadriennio immediatamente precedente il periodo di riferimento corrente annuale; gli Stati membri possono abbassare tale soglia;
c)
non è soggetto ad alcun obbligo o è soggetto a obblighi semplificati riguardo ai piani di risoluzione e di risanamento ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2014/59/UE;
d)
il suo portafoglio di negoziazione è considerato di piccole dimensioni a norma dell'articolo 94, paragrafo 1;
e)
il valore totale delle posizioni in derivati da esso detenute a fini di negoziazione non supera il 2 % del totale delle attività in bilancio e fuori bilancio e il valore totale dell'insieme delle sue posizioni in derivati non supera il 5 %; entrambi i valori sono calcolati a norma dell'articolo 273 bis, paragrafo 3;
f)
le attività o passività consolidate dell’ente relative ad attività con controparti aventi sede nello Spazio economico europeo, escluse le esposizioni infragruppo nello Spazio economico europeo, superano il 75 % sia delle attività totali consolidate dell’ente sia delle sue passività totali consolidate, escluse in entrambi i casi le esposizioni infragruppo;
g)
l'ente non utilizza modelli interni per soddisfare i requisiti prudenziali a norma del presente regolamento, ad eccezione delle filiazioni che utilizzano modelli interni sviluppati a livello di gruppo, purché il gruppo sia soggetto all'obbligo di informativa di cui all'articolo 433 bis o 433 quater su base consolidata;
h)
l'ente non ha sollevato obiezioni contro la classificazione come «ente piccolo e non complesso» presso l'autorità competente;
i)
l'autorità competente non ha stabilito che, in base a un'analisi delle dimensioni, dell'interconnessione, della complessità o del profilo di rischio, l'ente non può essere considerato «piccolo e non complesso»;
146)
«grande ente», un ente che soddisfa una delle seguenti condizioni:
a)
è un G-SII;
b)
è stato individuato come un altro ente a rilevanza sistemica («O-SII») a norma dell'articolo 131, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2013/36/UE;
c)
nello Stato membro in cui è stabilito, figura tra i tre maggiori enti per valore totale delle attività;
d)
il valore totale delle sue attività su base individuale o, ove applicabile, sulla base della sua situazione di consolidamento in conformità del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE è pari o superiore a 30 miliardi di EUR;
147)
«grande filiazione», una filiazione che si qualifica come grande ente;
148)
«ente non quotato», un ente che non ha emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE;
149)
«relazione finanziaria», ai fini della parte otto una relazione finanziaria ai sensi degli articoli 4 e 5 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17 );
150)
«negoziatore per conto proprio di merci e di quote di emissioni», un’impresa la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o lo svolgimento di attività di investimento in strumenti derivati su merci o contratti derivati su merci di cui all’allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7), 9) e 10), della direttiva 2014/65/UE, strumenti derivati su quote di emissioni di cui all’allegato I, sezione C, punto 4), della direttiva 2014/65/UE o quote di emissioni di cui all’allegato I, sezione C, punto 11), della direttiva 2014/65/UE;
151)
«esposizione rotativa», qualsiasi esposizione nella quale il saldo in essere del debitore può variare in funzione degli utilizzi e dei rimborsi da esso decisi entro un limite concordato;
152)
«esposizione transattiva», qualsiasi esposizione rotativa che abbia almeno 12 mesi di storia in materia di rimborso e che rientri in una delle seguenti tipologie:
a)
un’esposizione per la quale, su base regolare almeno ogni 12 mesi, il saldo da rimborsare alla data di rimborso prevista successiva è determinato come l’importo utilizzato a una data di riferimento predefinita, con una data di rimborso programmata non posteriore a 12 mesi, a condizione che il saldo sia stato rimborsato integralmente a ciascuna data di rimborso prevista per i 12 mesi precedenti;
b)
una concessione di scoperto non utilizzata nel corso dei 12 mesi precedenti;
153)
«soggetto del settore dei combustibili fossili», una società o un’impresa classificata a fini statistici come avente la sua principale attività economica nel settore delle attività economiche del carbone, del petrolio o del gas, come indicato nell’allegato XXXIX, modello 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione ( 18 ) e identificata con riferimento ai codici della classificazione statistica delle attività economiche (NACE Revisione 2) elencati nell’allegato I, sezioni B, C, D e G, del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 19 ); se l’attività economica principale di una società o un’impresa non è classificata utilizzando i codici NACE Revisione 2 di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 o una classificazione nazionale da essa derivata, gli enti determinano in maniera prudente se tale società o impresa ha la propria attività principale in uno di tali settori;
154)
«esposizioni soggette all’impatto di fattori ambientali o sociali», esposizioni che ostacolano l’ambizione dell’Unione di conseguire i propri obiettivi normativi relativi ai fattori ESG, in un modo che potrebbe avere un impatto finanziario negativo sugli enti nell’Unione;
155)
«soggetto del sistema bancario ombra», un soggetto che svolge attività bancarie al di fuori del quadro regolamentato. Ai fini del primo comma, punto 1, lettera b), punti ii) e iii), se l’impresa fa parte di un gruppo di un paese terzo, le attività totali di ciascuna succursale del gruppo di un paese terzo autorizzata nell’Unione sono incluse nel valore totale combinato delle attività di tutte le imprese del gruppo. Ai fini del primo comma, punto 1, lettera b), punto iii), l’autorità di vigilanza su base consolidata può chiedere all’impresa tutte le informazioni pertinenti per adottare la sua decisione. Ai fini del primo comma, punto 52 bis, il rischio giuridico non comprende rimborsi a terzi o a dipendenti e pagamenti nel contesto di opportunità commerciali, se non vi è stata violazione delle norme o del codice deontologico e se l’ente ha adempiuto ai propri obblighi in maniera tempestiva, né spese legali esterne, se l’evento che dà origine a tali spese non è un evento di rischio operativo; Ai fini del primo comma, punto 145, lettera e), del presente paragrafo, un ente può escludere le posizioni in derivati che ha assunto con i suoi clienti non finanziari e le posizioni in derivati che utilizza per coprire tali posizioni, a condizione che il valore combinato delle posizioni escluse calcolato conformemente all’articolo 273 bis, paragrafo 3, non superi il 10 % del totale delle attività in bilancio e fuori bilancio dell’ente. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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