+Articolo 14 Applicazione degli obblighi di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402 su base consolidata
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Articolo 14 Applicazione degli obblighi di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402 su base consolidata

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 14 1.
Le imprese madri e le loro filiazioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono tenute a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402 su base consolidata o subconsolidata, in modo da assicurare la coerenza e la corretta integrazione dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi da esse adottati nel rispetto di dette disposizioni e in modo da produrre tutti i dati e tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'attività di vigilanza. In particolare, assicurano che le filiazioni non rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento mettano in atto dispositivi, processi e meccanismi intesi a garantire l'osservanza delle predette disposizioni.
Articolo 14 2.
Nell'applicare l'articolo 92 del presente regolamento su base consolidata o subconsolidata, gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio aggiuntivo conformemente all'articolo 270 bis del presente regolamento se i requisiti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402 non sono rispettati al livello di un soggetto stabilito in un paese terzo incluso nel consolidamento ai sensi dell'articolo 18 del presente regolamento, nel caso in cui il mancato rispetto sia rilevante rispetto al profilo di rischio complessivo del gruppo.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito