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+Articolo 94 5. |
Articolo 94 5.Gli enti notificano alle autorità competenti il momento in cui calcolano o cessano di calcolare i requisiti di fondi propri per le attività ricomprese nel loro portafoglio di negoziazione conformemente al paragrafo 2.
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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