+Articolo 94 Deroga per piccole operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione
---+Articolo 94 1.
---+Articolo 94 2.
---+Articolo 94 3.
---+Articolo 94 4.
---+Articolo 94 5.
---+Articolo 94 6.
---+Articolo 94 7.
---+Articolo 94 8.
---+Articolo 94 9.
---+Articolo 94 10.
|
Articolo 94 Deroga per piccole operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione
-
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
|
Articolo 94 1.
|
►M17
In deroga all’articolo 92, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 92, paragrafo 5, lettera b), gli enti possono calcolare il requisito di fondi propri per le attività ricomprese nel loro portafoglio di negoziazione conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che l’entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti al portafoglio di negoziazione sia pari o inferiore ad entrambe le soglie seguenti, sulla base di una valutazione effettuata su base mensile utilizzando i dati con riferimento all’ultimo giorno del mese: ◄
a)
il 5 % delle attività totali dell'ente;
|
|
Articolo 94 2.
|
Se entrambe le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono soddisfatte, gli enti possono calcolare il requisito di fondi propri per le attività ricomprese nel loro portafoglio di negoziazione nel modo seguente:
▼M17
a)
per i contratti di cui all’allegato II, punto 1, i contratti relativi agli strumenti di capitale di cui a tale allegato, punto 3, e i derivati su crediti, gli enti possono esentare tali posizioni dal requisito di fondi propri di cui all’articolo 92, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 92, paragrafo 5, lettera b);
b)
per le posizioni del portafoglio di negoziazione diverse da quelle di cui alla lettera a) del presente paragrafo, gli enti possono sostituire il requisito di fondi propri di cui all’articolo 92, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 92, paragrafo 5, lettera b), con il requisito calcolato conformemente all’articolo 92, paragrafo 4, lettera a), e all’articolo 92, paragrafo 5, lettera a).
▼M8
|
|
Articolo 94 3.
|
Gli enti calcolano l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti al portafoglio di negoziazione sulla base dei dati con riferimento all'ultimo giorno di ogni mese ai fini del paragrafo 1 conformemente alle seguenti prescrizioni:
a)
tutte le posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione conformemente all'articolo 104 sono incluse nel calcolo, ad eccezione delle seguenti:
i)
le posizioni su tassi di cambio e merci;
ii)
le posizioni in derivati su crediti che sono riconosciuti come coperture interne a fronte delle esposizioni al rischio di credito esterne al portafoglio di negoziazione o delle esposizioni al rischio di controparte e le operazioni in derivati su crediti che compensano perfettamente il rischio di mercato di tali coperture interne di cui all'articolo 106, paragrafo 3;
b)
tutte le posizioni incluse nel calcolo conformemente alla lettera a) sono valutate al loro valore di mercato alla data determinata; se il valore di mercato di una posizione non è disponibile a una determinata data, gli enti adottano un valore equo per la posizione a tale data; se il valore di mercato e il valore equo di una posizione non sono disponibili ad una determinata data, gli enti adottano il valore di mercato o il valore equo più recente per tale posizione;
▼M17
c)
il valore assoluto della posizione lunga aggregata è sommato al valore assoluto della posizione corta aggregata.
Ai fini del primo comma, per posizione lunga si intende che il valore di mercato della posizione aumenta quando aumenta il valore del suo principale fattore di rischio e per posizione corta si intende che il valore di mercato della posizione diminuisce quando aumenta il valore del suo principale fattore di rischio. Ai fini del primo comma, il valore della posizione lunga (corta) aggregata è pari alla somma dei valori delle singole posizioni lunghe (corte) incluse nel calcolo conformemente alla lettera a).
|
|
Articolo 94 4.
|
Qualora siano soddisfatte entrambe le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo, indipendentemente dagli obblighi di cui agli articoli 74 e 83 della direttiva 2013/36/UE, non si applicano l'articolo 102, paragrafi 3 e 4, gli articoli 103 e 104 ter del presente regolamento.
|
|
Articolo 94 5.
|
Gli enti notificano alle autorità competenti il momento in cui calcolano o cessano di calcolare i requisiti di fondi propri per le attività ricomprese nel loro portafoglio di negoziazione conformemente al paragrafo 2.
|
|
Articolo 94 6.
|
L'ente che non soddisfa più una o più condizioni di cui al paragrafo 1, ne informa immediatamente l'autorità competente.
|
|
Articolo 94 7.
|
L'ente cessa di calcolare i requisiti di fondi propri per le attività ricomprese nel suo portafoglio di negoziazione conformemente al paragrafo 2 entro tre mesi in uno dei seguenti casi:
a)
l'ente non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), per tre mesi consecutivi;
b)
l'ente non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), per più di sei mesi nel corso degli ultimi 12 mesi.
|
|
Articolo 94 8.
|
Se un ente ha cessato di calcolare i requisiti di fondi propri per le attività ricomprese nel suo portafoglio di negoziazione conformemente al presente articolo, esso è autorizzato a calcolare i requisiti di fondi propri per le attività ricomprese nel suo portafoglio di negoziazione conformemente al presente articolo soltanto nel caso in cui dimostri all'autorità competente che tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte ininterrottamente per un anno intero.
|
|
Articolo 94 9.
|
Gli enti non assumono, acquistano o vendono una posizione nel portafoglio di negoziazione al solo scopo di soddisfare una o più condizioni di cui al paragrafo 1 durante la valutazione mensile.
|
|
Articolo 94 10.
|
L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il metodo per individuare il principale fattore di rischio di una posizione e per determinare se un’operazione rappresenta una posizione lunga o corta di cui al paragrafo 3 del presente articolo, all’articolo 273 bis, paragrafo 3, e all’articolo 325 bis, paragrafo 2. Nell’elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’ABE tiene conto del metodo elaborato per le norme tecniche di regolamentazione prescritte conformemente all’articolo 279 bis, paragrafo 3, lettera b). L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2025. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
|
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
|