+Articolo 106 7.

Articolo 106 7.

Se un ente copre un’esposizione al rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA) ricorrendo a uno strumento derivato assunto con il proprio portafoglio di negoziazione, la posizione in tale strumento derivato è riconosciuta come una copertura interna per l’esposizione al rischio di CVA ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA secondo i metodi di cui all’articolo 383 o 384, qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) 

la posizione in derivati è riconosciuta come copertura ammissibile ai sensi dell’articolo 386;

b) 

se la posizione in derivati è soggetta a uno qualsiasi dei requisiti di cui all’articolo 325 quater, paragrafo 2, lettera b) o c), o all’articolo 325 sexies, paragrafo 1, lettera c), l’ente compensa perfettamente il rischio di mercato di tale posizione derivata assumendo posizioni opposte con terzi.

La posizione opposta del portafoglio di negoziazione per la copertura interna riconosciuta conformemente al primo comma è inclusa nel portafoglio di negoziazione dell’ente ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito