+Articolo 107 3.

Articolo 107 3.

Ai fini del presente regolamento le esposizioni verso imprese di investimento di paesi terzi, enti creditizi di paesi terzi e borse di paesi terzi, nonché le esposizioni verso enti finanziari di paesi terzi autorizzati e sottoposti a vigilanza da parte delle autorità di paesi terzi e soggetti a requisiti prudenziali comparabili a quelli applicati agli enti in termini di solidità, sono trattate come esposizioni verso un ente soltanto se il paese terzo applica a tale soggetto requisiti prudenziali e di vigilanza almeno equivalenti a quelli applicati nell’Unione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito