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+Articolo 126 2. |
Articolo 126 2.A un’esposizione di cui all’articolo 124, paragrafo 2, lettera b), punto ii), è assegnatoli fattore di ponderazione del rischio fissato conformemente alla rispettiva categoria di ponderazione del rischio esposizione/valore della tabella 1. Ai fini del presente paragrafo, se, a norma dell’articolo 124, paragrafo 9, l’autorità competente o l’autorità designata ha fissato un fattore di ponderazione del rischio più elevato o una percentuale dell’esposizione/valore inferiore rispetto ai valori di cui al presente paragrafo, gli enti utilizzano il fattore di ponderazione del rischio o la percentuale fissati a norma dell’articolo 124, paragrafo 9.
Tabella 1
In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli enti possono applicare il trattamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle esposizioni garantite da immobili non residenziali situati nel territorio di uno Stato membro, qualora l’autorità competente di tale Stato membro abbia pubblicato a norma dell’articolo 430 bis, paragrafo 3), tassi di perdita per tali esposizioni che, sulla base dei dati aggregati segnalati dagli enti in tale Stato membro per tale mercato immobiliare nazionale, non superino alcuno dei seguenti limiti per le perdite aggregate nelle esposizioni in essere nell’anno precedente:
a)
l’importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell’articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera d), diviso per l’importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell’articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera f), non supera lo 0,3 %;
b)
l’importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell’articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera e), diviso per l’importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell’articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera f), non supera lo 0,5 %. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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